Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9109 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5637, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 67/2007/3 depositata il 10/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.P. Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 106/5/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI (OMISSIS), relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente. La CTR rigettava l’appello sul rilievo che “nel caso in esame si è in presenza di un terreno ricompreso sì nel PRG ma in zona destinata a “zona P.E.E.P.” la cui edificabilità in concreto, almeno per intervento del privato, non è realizzabile ma è anzi esclusa in pratica essendo preclusa qualsiasi costruzione nuova”. Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area. Formula i quesiti: se conformemente alle altre categorie di immobili sussiste D.Lgs n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2, imponibilità ICI anche delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base imponibile debba essere determinata D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico. Se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configurare violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968, art. 2, il ritenere non imponibile ai fini ICI un’area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo.

Va affermata la inammissibilità dei quesiti di diritto sia in quanto privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008), sia perchè formulati in modo non pertinente rispetto alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice (Sez. U, Sentenza n. 27347 del 18/11/2008): nel caso in esame si verte infatti sulla imponibilità ad ICI di aree ricadenti in zona P.E.E.P..

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA