Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9109 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18211-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 1973/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata il

12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe” con la quale il giudice di appello aveva confermato l’annullamento di alcune cartelle notificate a P.V. relative a vari tributi maturati in diverse annualità.

La parte intimata non si è costituita in giudizio.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura proposta dall’Agenzia, correlata alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 da parte della CTR che non aveva ritenuto di potere valutare i documenti prodotti in fase di gravame attestanti la regolarità della notifica delle cartelle, è manifestamente fondata, posto che detta disposizione consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza. – Cass. n. 22776/2015 -.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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