Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9109 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, (ud. 28/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19245/2016 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma Via della Giuliana

44 presso lo studio dell’Avv.to Arnaldo Miglino che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I. elettivamente domiciliata in Roma Via Rosa Raimonda

Garibaldi 12 presso lo studio dell’Avv.to Mariagrazia Leo che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

PROCURATORE GENERALE DELLE REPUBBLICA presso la CORTE DI APPELLO DI

SALERNO;

CURATELA DEL MINORE B.F. in persona del curatore Avv.to

Lucia Scannapieco che lo rappresenta e difende;

avverso il decreto n.1662/2016 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO in

data 15/3/2016;

udita la relazione del Consigliere Dott. Marina Meloni svolta nella

camera di consiglio della prima sezione civile in data 28/1/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Salerno ha accolto parzialmente il reclamo proposto da B.R. avverso il decreto del Tribunale di Salerno con il quale il ricorrente era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli B.F. e B.M., quest’ultimo oggi ormai maggiorenne, ed ha revocato la inflitta decadenza, confermando nel resto le ulteriori statuizioni.

La Corte di Appello di Salerno aveva ritenuto che non risultavano comportamenti e circostanze tali da giustificare il provvedimento di decadenza a suo tempo adottato dal Tribunale di primo grado nei confronti del padre a causa del clima di grave tensione esistente tra i coniugi a seguito della separazione e degli episodi traumatici e violenti ai quali i minori avevano assistito. Tuttavia la Corte aveva confermato il regime di frequentazione ridotto del padre con il figlio F. alla presenza dei servizi sociali in considerazione dei rapporti ancora conflittuali e non sereni all’interno della famiglia.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso in cassazione B.R. affidato a tre motivi. M.I. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 (vedi Cass.S.U. n. 32359/2018).

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Salerno ritenuto che anche B.M. era soggetto ad un regime di incontri protetti con il padre mentre al contrario gli incontri protetti erano previsti solo per il minore F..

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 155 e 337 ter in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice di secondo grado ha riformato la sentenza del Tribunale di Salerno revocando il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale adottato dal Tribunale di primo grado nei confronti del padre ma ha mantenuto il regime degli incontri protetti in violazione del principio della bigenitorialità effettiva e sostanziale.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e cioè la relazione dei servizi sociali datata 16/2/2016 relativa agli incontri protetti tra padre e figlio secondo la quale era auspicabile un percorso di mediazione familiare.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Infatti B.M. nato in data 6/11/1998, figlio del ricorrente, era minorenne all’epoca della pronuncia del decreto impugnato ma nel frattempo è divenuto maggiorenne e pertanto il primo motivo di ricorso che lo riguarda difetta attualmente di interesse.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al secondo ed al terzo motivo. Infatti dalla relazione dei servizi sociali avente ad oggetto la frequentazione tra il padre B.R. ed il figlio F., allegata al ricorso e datata 16/2/2016, successiva al provvedimento di primo grado, risulta un miglioramento della situazione di conflittualità familiare e serenità negli incontri tra padre e figlio in ambiente protetto con suggerimento di un percorso di mediazione familiare. Tale documento senza dubbio rilevante in quanto comprende un arco di tempo di cinque mesi, oggetto di discussione tra le parti avvenuta all’udienza dell’1/3/2016, deve essere preso in considerazione dal giudice del merito per decidere sulla richiesta di eventuale modifica delle modalità di frequentazione del minore da parte del padre, tenuto anche conto che il minore medesimo vede il padre volentieri e desidera frequentarlo e che il mantenimento della limitazione deve fondarsi su condotta paterna pregiudizievole al figlio (art. 333 c.c.). Pertanto il ricorso deve essere accolto in ordine al secondo e terzo motivo e, cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione affinchè, valutata anche la relazione dei servizi sociali, accerti se sussistono le condizioni per una modifica delle modalità di frequentazione tra padre e figlio nel senso richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, accoglie i motivi secondo e terzo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA