Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9108 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5801-2019 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CRISCUOLI;

– ricorrente –

Contro

ZAGARA EDILIZIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4375/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Zagara Edilizia srl, successivamente divenuta Zagara Turismo srl, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso la cartella di pagamento TARSU relativa all’anno 2012.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso determinando la tariffa Tarsu, applicata per l’attività di albergo, in misura eguale a quella prevista per le abitazioni.

3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Palermo e la Commissione Regionale Tributaria accoglieva parzialmente l’appello ritenendo legittima la previsione del regolamento solo nella parte in cui prevedeva una diversa tariffa rispetto a quella prevista per le civili abitazioni delle aree alberghiere destinate ad attività di ristorazione.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Palermo affidandosi a due motivi. La contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo d’impugnazione l’Ente territoriale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, in combinato disposto con il regolamento Tarsu del Comune di Palermo, artt. 8 e 9, per avere la CTR illegittimamente censurato la differenziazione di trattamento fiscale operata dal Regolamento tra civili abitazioni ed immobili adibiti ad esercizio alberghiero.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quando sottendono la medesima questione, sono fondati.

2.1 Va ribadito in ordine allo specifico aspetto della legittimità della differenziazione tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di TARSU, “è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore” (cfr. tra le tante Cass. n. 4797/14,8336/15, 913/16 e 22531/2017).

2.2 La CTR nel ritenere illegittima la disposizione regolamentare che prevede con riferimento agli spazi alberghieri diversi dai locali di ristorazione una differente tariffa rispetto alle abitazioni civili non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti.

3. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza; la causa, non essendo necessari accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate avuto riguardo agli esiti dei giudizi.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 per compensi, Euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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