Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9108 del 07/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.07/04/2017), n. 9108
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17211-2015 proposto da:
EQUITALIA CENTRO S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del
Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO
CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato PIEREMILIO SAMMARCO che
la rappresenta e difende;
contro
– ricorrente –
contro
G.R.J.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 986/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 20/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che Equitalia centro spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che ha dichiarato inammissibile per tardività – tenuto conto della notifica della sentenza di primo grado effettuata a mani proprie di Equitalia da parte del soggetto contribuente oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione – l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di G.R.J. contro l’atto di pignoramento presso terzi eseguito da Equitalia Parma Reggio spa;
Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 38, nonchè dell’art. 137 c.p.c., è manifestamente fondato ed assorbe l’esame del secondo;
Considerato che la Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione di inammissibilità sul rilievo che la sentenza di primo grado era stata ritualmente notificata l’11.2.2010 a mani della parte concessionaria e che non trovava applicazione, nel rito tributario, la disciplina di cui all’art. 170 c.p.c. in ragione della previsione di norma speciale – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 – che prevede la consegna a mani proprie anche in caso di elezione di domicilio, applicabile in forza dell’entrata in vigore del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a), con il quale il legislatore è intervenuto sul D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, sostituendo al rinvio all’art. 137 c.p.c. e segg. quello alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16;
Considerato che, tuttavia, la sentenza impugnata ha fatto scorretta applicazione della normativa in vigore all’epoca della notifica della sentenza di primo grado, ove si consideri che alla data in cui l’ente concessionario ricevette la copia della sentenza di primo grado speditagli per posta dalla contribuente (11.2.2010, come si legge nella sentenza qui gravata) la disciplina della notifica delle sentenze dei giudici tributari era ancora regolata dalla disposizione di cui al testo previgente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, alla stregua del quale le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’art. 137 c.p.c. e segg. e che non poteva essere, a quell’epoca, applicata la disposizione introdotta con la modifica di detto articolo recata dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a), convertito con la L. n. 73 del 2010, entrato in vigore il 26.3.2010;
Considerato che questa Corte ha già ritenuto che solo a partire dell’entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 anche la consegna della sentenza direttamente all’ufficio finanziario o all’ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura delle parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale – cfr. Cass. n. 5871/2012 -, ciò trovando conferma indiretta nei principi espressi da Cass. n. 3740/2014 -;
Considerato che sulla base di tali considerazioni il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017