Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9108 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11994/2018 proposto da:

I.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Froldi Luca, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Internazionale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancora;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, del 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/1/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Ancona, con decreto del 2 marzo 2018, ha rigettato le domande proposte da I.I. per il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, ritenendo non configurabili atti persecutori ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e segg., nè un rischio di danno grave ai fini della protezione sussidiaria, a norma dell’art. 14 del D.Lgs. citato, alla luce delle informazioni acquisite da fonti istituzionali sulle condizioni di sicurezza del Senegal, ritenute tranquillizzanti nella parte meridionale del Paese dalla quale egli proveniva; nè sussistevano condizioni di vulnerabilità personale che giustificassero la concessione della protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, a causa della mancata esposizione dei fatti di causa, essendosi il ricorrente limitato a riferire del diniego della protezione da parte della Commissione territoriale e dell’esito negativo dell’impugnazione da parte del tribunale, senza alcuna narrazione della vicenda sostanziale che ha dato origine alla controversia;

il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Cass. n. 16628/2018);

una simile modalità non soddisfa quindi il requisito della esposizione sommaria dei fatti, che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, come la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un n. 11653/2006);

l’unico motivo proposto, inoltre, è inammissibile perchè del tutto generico (in violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6), imputando al tribunale di avere “omesso di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e nel ricorso di primo grado” e di non essersi attivato “per il reperimento di documenti”; non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva;

non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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