Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9107 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5522-2019 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIDO GUERRINI;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI FORTE DEI MARMI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1488/9/2018 della COMMISSIONE, TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.A.M., nella qualità di titolare dello stabilimento balneare denominato “Bagno Costanza” proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca avverso l’avviso di pagamento/accertamento con la quale veniva richiesto alla contribuente dal Comune Forte dei Marmi il pagamento della somma di Euro 39.593 dovuta per l’imposta sui rifiuti – Tari relativa all’anno 2015.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Toscana rigettava l’appello rilevando che l’avviso di pagamento della Tari era fondato su delibera comunale e che non rilevava la circostanza della sospensione del servizio dei rifiuti per il periodo 1/10 – 30/4/ di ogni anno.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Il Comune di Forte dei Marmi non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, n. 5 e art. 66, lett. c, del D.P.R. n. 158 del 1999, art. 6, comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per non aver la CTR applicato la riduzione della tariffa avuto riguardo alla stagionalità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti costituito dell’esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti per un solo periodo dell’anno.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quando sottendono la medesima questione, sono fondati.

2.1 Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, prescrive che “nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2 (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa)”. A sua volta il successivo art. 66, comma 3, lett. c, prevede che “la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di… locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.”

2.2 Questa Corte ha affermato che la riduzione “spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente. Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 1, rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità. E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti nè, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorchè significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU 14903/10; Cass.4283/10 ed altre), e non privatistico-sinallagmatico”. (cfr. Cass. 22531/2017).

2.3 Si è inoltre precisato che “in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. n. 507 del 1993, contempla, all’art. 66, dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dal comma 3, lett. b), di tale disposizione. Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacchè la norma succitata ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione” (cfr. Cass. 1998/2019).

2.4 Nella fattispecie in esame la società contribuente ha allegato e documentato attraverso elementi obiettivamente rilevabili e per mezzo di idonea documentazione proveniente dallo stesso Comune che il servizio raccolta dei rifiuti non viene svolto dal Comune di Forte dei Marmi nel periodo dell’anno da ottobre ad aprile con conseguente di sussistenza del diritto ad ottenere una riduzione della tassazione.

2.5 Pertanto la CTR nel reputare fiscalmente non rilevante la stagionalità del servizio del ritiro dei rifiuti non ha fatto buon governo della normativa e dei principi sopra indicati.

3. In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria della Regione Toscana anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Commissione Tributaria della Regione Toscana anche regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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