Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9107 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P. TRADING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Paisiello n.

15, presso lo studio dell’avv. Giovanni Bellomo, rappresentato e

difeso dall’avv. Damasceni Antonio;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

M.F. TRADING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, come sopra elettivamente domiciliata e rappresentata;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, come

sopra elettivamente domiciliata e rappresentata;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 15^, n. 84, depositata l’8 novembre

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la società controricorrente, l’avv. Antonio Damasceni;

udito il P.G., in persona del sostituto procuratore generale Massimo

Fedeli, che ha concluso aderendo alla relazione.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che la società contribuente propose ricorso avverso avviso, con il quale, in esito alle risultanze di verifica parziale, l’Agenzia, aveva rettificato l’imponibile irpeg ed ilor per l’anno 1995 (rideterminandolo in L. 2.660.604.000, in luogo della perdita di L. 140.039.000);

che l’adita commissione tributaria accolse in parte il ricorso con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che, accogliendo in parte l’appello principale della società contribuente e rigettando l’appello incidentale dell’Agenzia, ridimensionò ulteriormente l’entità dell’accertamento; rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi e la società contribuente ha resistito con controricorso e proposto un motivo di ricorso incidentale;

– che entrambe le parti hanno illustrato le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “violazione dell’art. 2697 c.c.” e formulato il seguente quesito “Dica la S.C., se la c.t.r. abbia violato il riparto dell’onere probatorio statuendo che un costo ed una perdita debbano essere riconosciuti in mancanza di prove della loro inerenza da parte dell’A.F. anzichè affermare che essi non possano esserlo in difetto di prove della loro inerenza da parte del contribuente”;

considerato:

che la doglianza va disattesa, giacchè non ottempera alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.;

– che deve, invero, osservarsi che le ss.uu. di questa Corte sono chiaramente orientate a ritenere che dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – il quesito relativo ad una censura in diritto non può consistere in mera richiesta di accoglimento del motivo ovvero nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; con la conseguenza che, dovendo la Corte essere in grado di estrapolare dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v.

Cass. s.u. 3519/08) il quesito medesimo non può essere meramente generico e teorico ma deve essere necessariamente calato nella fattispecie concreta (v. Cass. s.u. 3519/08).

– che, d’altro canto, il quesito non coglie la ratio decidendi della pronunzia impugnata, posto che, in parte qua, questa, non tende a fare applicazione del criterio di cui all’art. 2969 c.c., ma si fonda, piuttosto, sul rilievo che in atti risulta positivamente documentata l’inerenza dei costi negati;

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 e dell’art. 2697 c.c. – omessa o comunque insufficiente motivazione” e formulato i seguente quesito “dica la S.C., se la c.t.r. potesse ritenere delle fatture di alberghi e ristoranti inerenti all’attività aziendale solo perchè intestate alla società in località in cui essa aveva dei cantieri, senza alcuna dimostrazione degli specifici soggetti che ne avevano fruito e del loro rapporto con quei cantieri e con la società”;

– che, con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “ulteriore violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 e dell’art. 2697 c.c.” e formulato il seguente quesito “dica la. S.C. se la C.T.R. abbia illegittimamente ritenuto inerente una perdita connessa alle vicende di un contratto a termine non solo di natura intrinsecamente speculativa, ma anche di fatto comportante “ab initio” un impegno irrevocabile all’operazione poi rivelatasi svantaggiosa e fonte di perdita., dunque causalmente indipendente dai contratti aziendali inizialmente destinati a fornire la provvista e a vederne così, occasionalmente, garantito il tasso di cambio, ma poi venuti meno senza alcun riflesso sullo stesso contratto a termine”;

considerato:

– che entrambi i motivi sono inammissibili, poichè introducono un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità;

che invero – a fronte dell’argomentato convincimento, tratto dai giudici del gravame dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili, dell’inerenza all’impresa dei costi negati – l’Agenzia, pur apparentemente prospettando violazione di legge e carenza di motivazione, rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene difformi, gli apprezzamenti in fatto del giudice di merito sui costi e sulle perdite negate; apprezzamenti che, espressi con motivazione ancorata alle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente, sono sottratto al sindacato di legittimità;

che, nell’ambito di tale sindacato, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

osservato:

– che, con l’unico motivo di ricorso incidentale, la società contribuente ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la decisione impugnata per non aver esaminato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per mancanza di specificità dei relativi motivi;

considerato:

– che la censura è inammissibile;

che, invero, il ricorso incidentale per cassazione deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovverosia una soccombenza, sicchè va ritenuto inammissibile, quando con esso la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso a lei sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, nell’eventualità dell’accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (v. Cass. 25821/09, 17631/07; 11321/07, 22346/06);

ritenuto:

– che i contrapposti ricorsi si rivelano, pertanto, inammissibili, sicchè va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la natura della controversia e tutte le specificità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibili i ricorsi; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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