Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9107 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11815-2016 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato RANIERO VALLE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO SPECIALE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 355/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 355/03/2015, depositata in data 3/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno 2010 ed ad un atto di cessione d’azienda (vendita al dettaglio di fiori in zona cimiteriale), stante la rettifica del valore dell’avviamento e delle attrezzature e della plusvalenza derivante dalla cessione, in conformità ad altro avviso di rettifica e liquidazione ai fini del Registro, definito dal cessionario, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della contribuente, rideterminando il solo valore delle attrezzature.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 68 TUIR e del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che il maggior valore definito con riferimento all’imposta di registro era idoneo da solo a fondare la maggiore imposta tributaria ai fini delle imposte dirette. Con il secondo motivo, la ricorrente censura poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2967 c.c., avendo la C.T.R. addossato alla contribuente l’onere di dimostrare di non avere ricevuto più denaro rispetto all’importo indicato nell’atto di vendita.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della restante.

Nelle more del giudizio, è intervenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, il quale all’art. 5, comma 3 prevede che il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.

La norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da C. Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (Cass. 7488/2016; Cass. 6135/2016; Cass. 11543/2016).

Come osservato già da questa Corte nella pronuncia n. 7488 cit. sopra, “anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, è certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia dell’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel comma 4 del citato art. 5, laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative) circostanza che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi”.

La sentenza della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, avendo ritenuto legittimo atto impositivo con il quale si era accertata, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primo motivo del ricorso (assorbito il secondo), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. delle Marche in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. delle Marche in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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