Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9107 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9107 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 17599-2013 proposto da:
NUNZIATA

VINCENZO

NNZVCN60P18H860K,

c.f.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIANI l,
presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO DE LORENZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA KIVEL
MAZUY, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

121

MINISTERO

DELL’ECONOMIA E

DELLE

FINANZE

C.F.

80207790587, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 06/05/2015

STATO presso i cui uffici domicilia ope legis, in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente nonchè contro

ZOLLO FEDERICO, DI IOIA CARLA;

avverso la sentenza n. 2519/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/08/2012 R.G.N.
6231/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PATRIZIA KIVEL MAZUY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimati –

Svolgimento del processo
Vincenzo Nunziata appellava la sentenza del 30.11.10 con cui il
Tribunale di Napoli aveva respinto la sua domanda avente ad oggetto,
previa disapplicazione dei bando, l’efficacia degli atti di approvazione
delle graduatorie e di avviamento al lavoro dei vincitori del concorso
interno per titoli ed esami per la copertura di 154 posti disponibili
nell’area C, posizione economica C3, presso il Ministero dell’Economia e

Ioia), si costituiva resistendo al gravame.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 2 agosto 2012,
rigettava il gravame e compensava le spese, ritenendo corretta la
procedura adottata, avendo l’Amministrazione tenuto conto,
conformemente alle sentenze n. 1\99 e n. 194\02 della C.Cost., della
posizione economica di provenienza, privilegiando quelle
immediatamente precedenti. Accertava infatti che il ricorrente (ex q.f.
C1), pur avendo conseguito un punteggio utile all’inserimento nella
graduatoria, era stato legittimamente posposto nella graduatoria da
altri dipendenti appartenenti alla ex q.f. C2.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Nunziata, affidato
ad unico articolato motivo, poi illustrato con memoria.
Resiste il solo Ministero con controricorso.
Motivi della -decisione
1.-II ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15,
lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
ministeri per il quadriennio 1998-2001, e degli artt. 97 e 98 della
Costituzione, in riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Lamenta che la Corte di merito individuò erroneamente il fondamento
della (presunta) legittimità del provvedimento di approvazione della
graduatoria nella sua coerenza con le previsioni dell’art. 5, quinto
comma, del bando, dal cui tenore letterale discenderebbe, secondo la
sentenza impugnata, che “la posizione economica di provenienza
prevale sempre e comunque, per cui il punteggio conseguito all’esito
delle prove selettive ha rilievo solo nei confronti degli appartenenti alla
medesima posizione”.
Lamenta che la progressione ‘per saltum’, censurata dalla C.Cost., era
solo quella inerente il passaggio da un’area funzionale ad altra

Finanze. Quest’ultimo, a differenza dei controinteresssati (Zollo e Di

superiore e non quella meramente economica all’interno della
medesima area. Che l’art. 97 Cost. imponeva il rispetto del principio di
legalità e di imparzialità, impedendo di attribuire un rilievo abnorme
alla mera anzianità di servizio.
2.- Il motivo è infondato.
Ed invero occorre osservare che i principi su cui esso si fonda, pur in
astratto condivisibili, non possono esserlo con riferimento al caso di

In particolare deve rilevarsi che è vero che non si pone in contrasto coi
principi enunciati in materia di concorsi nei pubblico impiego, dalle
sentenze n. 1\99 e n. 194\02 della C.Cost., la previsione di una
selezione interna ‘per saltum’, aperta cioè anche ai dipendenti
appartenenti alla medesima area (nella specie C) in posizione
economica C1 per accedere alla superiore C3 (Cass. 26.4.12 n. 6502,
Cass. n. 9294\14), posto che l’avanzamento ‘per saltum’ non è in
contrasto con l’art. 97 Cost. laddove condiziona tale risultato agli esiti
del corso di riqualificazione e all’utile collocazione del personale nella
graduatoria di merito (Cass. cit.); è vero altresì che l’Amministrazione
non ha alcun potere di modificare le clausole del bando, sia pure per
dare esecuzione (anche attraverso un accordo sindacale in tesi
conforme ai principi enunciati dalle menzionate sentenze della C.Cost.,
ma in possibile contrasto col D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3,
nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150, applicabile

ratione temporis,

secondo cui la

contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, con divieto, a pena di nullità, di
sottoscrivere accordi in contrasto con i vincoli risultanti da questi ultimi,
Cass. n.26493\10, Cass. n.6502\12, Cass. n.20735\14). E’ vero altresì
che una scorretta applicazione delle clausole del bando si porrebbe in
contrasto con il principio di legalità che governa l’operato
dell’amministrazione pubblica, in base all’art. 97 Cost. (vedi: Cass.
sez.un.26 febbraio 2010, n. 4648).
Occorre tuttavia considerare che in materia di pubblico impiego, il
bando di concorso per l’assunzione di personale (“lex speciaiis” della
procedura) ha duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo
e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei

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specie.

partecipanti al concorso. Ne consegue che l’atto di approvazione della
graduatoria è illegittimo qualora si ponga in contraddizione con la
delibera di indizione e con il bando (cfr. Cass. 1.10.14 n. 20735, che ha
altresì affermato che la clausola con cui la P.A. si riservi la facoltà di
non procedere all’assunzione è nulla perché integra una condizione
meramente potestativa ai sensi dell’art. 1355 cod. civ. Né, in assenza di
un “contrarius actus”, è possibile attribuire efficacia alcuna alla volontà

esercitata in carenza di potere e con atti illegittimi per difetto di forma).
2.2- Ciò premesso occorre allora rilevare che nella specie la “legge”
della procedura selettiva, id est il Bando di concorso 11.7.01,
prevedeva chiaramente, all’art. 5, comma 5, che “le commissioni
esaminatrici ..formeranno la graduatoria dei candidati idonei in ordine
decrescente di punteggio totale per la cui formulazione sarà
considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione
economica di provenienza”. Tale norma, certamente non in contrasto
ma anzi in linea coi principi enunciati dalla C. Cost. e col principio di
legalità dell’azione della p.a. e della correttezza nell’esecuzione della
norma negoziale, risulta dirimente e correttamente valorizzata dalla
Corte di merito nel ritenere legittima la graduatoria approvata in
conformità della riferita previsione del Bando, cui non può non
attribuirsi quanto meno la certa preferenza accordata dal Bando al
personale in posizione economica più prossima a quella C3 per cui la
selezione era stata indetta.
Né potrebbe ritenersi che nella specie l’Amministrazione abbia finito per
dare un rilievo abnorme alla mera anzianità di servizio, posto che la
procedura era aperta anche alle posizioni economiche non
immediatamente inferiori all’interno della medesima area, prevedendo
una valutazione dei titoli ed una valutazione degli stessi con relativo
punteggio ed esame finale “volto ad accertare il possesso delle
competenze necessarie a svolgere i compiti dei profili professionali”
assegnandi. Né il ricorrente deduce che i candidati in posizione
economica C2 avessero necessariamente, di fatto, un’anzianità di
servizio superiore ai partecipanti in posizione economica Cl.
Il Nunziata, inoltre, non chiarisce, in contrasto coi principio
dell’autosufficienza, in base a quali elementi la sua prova selettiva

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della P.A. di annullare o revocare il bando, risultando l’autotutela

sarebbe stata superiore a quella dei controinteresssati, così come infine
lamentato in questa sede.
3.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo
risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i
presupposti, come da dispositivo.

P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese dei presente giudizio di legittimità, in favore del Ministero, che
liquida in €.3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Nulla sulle spese quanto alle parti rimaste intimate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, la Corte dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis
dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2015
Il Consigliere est.

Il Presidente

A

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