Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9107 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28149/2017 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tuscolana n. 16,

presso lo Studio Legale Caravella, rappresentato e difeso

dall’avvocato Centore Paolo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Caserta;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE Antonio Pietro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo, assorbimento del resto;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Antonio Salmeri, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

RILEVATO

Che:

il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell’8 novembre 2017, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta da S.D., cittadino del Senegal, il quale aveva riferito di temere di essere aggredito dai seguaci fanatici del leader religioso (OMISSIS), responsabile dell’omicidio di due persone in occasione di una rissa nella quale era stato coinvolto durante una manifestazione religiosa avvenuta nell’aprile 2012, di essersi trasferito prima in Gambia, poi di essere rientrato in Senegal e quindi di avere raggiunto l’Italia nel 2016;

egli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso, inammissibile perchè tardivamente spedito per la notifica il 23 febbraio 2018, quindi oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., decorrente notifica del ricorso avvenuta in data 6 dicembre 2017;

i primi due motivi denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9 e segg. e art. 24 Cost., per la mancata fissazione dell’udienza in Camera di consiglio per la trattazione del procedimento, in ragione della mancata disponibilità della videoregistrazione dell’audizione del richiedente da parte della Commissione territoriale competente;

essi sono fondati, essendo acquisito il principio secondo cui, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. n. 17717/2018, n. 27182/2018);

in relazione ai predetti motivi che sono accolti, assorbiti gli altri motivi, l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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