Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9106 del 18/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9106
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5189-2019 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
ELENA FORTUNA, SILVIO TRANI;
– ricorrente –
Contro
COMUNE DI FORIO D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO COTTONE;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6258/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. P.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso la cartella di pagamento con la quale veniva richiesto alla contribuente dal Comune di Forio d’Ischia il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2009-2012.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania rigettava l’appello sul presupposto che la mancata firma del responsabile della iscrizione al ruolo non inficiava la validità della cartella.
5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. Ha resistito il Comune di Forio d’Ischia depositando controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma ter, convertito in L. n. 31 del 2008, in relazione all’art. 1, comma, nn. 3 e 5, per aver la CTR errato nel non ritenere causa di invalidità della cartella al ruolo l’omessa indicazione, oltre che del responsabile del cartella, anche del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 23, del R.D n. 1611 del 1933, art. 43, e del D.L. n. 193, art. 1, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che il giudice di seconde cure erroneamente ha condannato la contribuente al pagamento delle spese del grado anche in favore del concessionario.
2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
2.1 Ai sensi del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma ter, conv. in L. n. 31 del 2008, “La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, e successive modificazioni, contiene altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal primo giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
2.2 Va premesso che, nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata emessa successivamente al 1 giugno 2008, onde ad essa è applicabile il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, conv. nella L. n. 31 del 2008, che reca la necessità che nella cartella di pagamento figuri l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
2.3 E’ pacifico che la cartella rechi solamente l’indicazione del procedimento di emissione della cartella e non anche quello del responsabile di iscrizione a ruolo.
2.4 Secondo quanto affermato dalla CTR l’indicazione della società di riscossione sarebbe idonea a sopperire alla omessa indicazione del responsabile.
2.5 Tale assunto trova smentita nella giurisprudenza di questa Corte che enunciato il principio secondo il quale “la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8, comma 2, lett. c, non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere “personalizzato” il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell’Ufficio preposto all’iscrizione a ruolo) E’ più che evidente che l’indicazione dell’Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchè rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere “personale” il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente La “personalizzazione” è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse “la persona fisica” appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento.” (cfr. Cass. 33565/2018).
3. In accoglimento del primo motivo del ricorso l’impugnata sentenza va cassata e la causa non essendo necessari accertamenti in punto di fatto può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente. 3.1 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relative ai giudizi merito vanno interamente compensate tra le parti avuto riguardo all’esito dei giudizi.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dalla contribuente.
Condanna il Comune di Forio d’Ischia e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese processuali di questo giudizio, che si liquidano in Euro 1.400 per compensi Euro 200 per esborsi oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020