Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9106 del 15/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9106 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 30358-2006 proposto da:
TECHIMP SRL 00375220894, elettivamente domiciliatorlin
ROMA, VIA ALESSANDRIA 25, presso lo studio
dell’avvocato BORROMEO CHIARA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ITALIA FEDERICO;
– ricorrente 2013
271

contro

FIAT AVIO SPA P.IVA 01641110018,

elettivamente

domiciliato-) in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE 326,
presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Data pubblicazione: 15/04/2013

DIRUTIGLIANO DIEGO, SCOGNAMIGLIO GIULIANA, BONAMICO
FRANCO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2183/2005 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/09/2006;

udienza del 07/02/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato SANGERMANO Francesco, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato Renato
SCOGNAMIGLIO difensore del resistente che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30/1/1999 FIAT AVIO S.p.A. conveniva
in giudizio Techimp s.r.l. per chiedere, secondo quanto
ritenuto con la sentenza oggetto di ricorso per
cassazione, l’accertamento che nulla era dovuto da essa

che Techimp aveva affermato di vantare nei suoi
confronti e non azionati dalla convenuta con un decreto
ingiuntivo in relazione al quale era pendente davanti
al Tribunale di Siracusa un giudizio di opposizione.
La convenuta si costituiva e chiedeva dichiararsi la
litispendenza o la continenza o la connessione con la
causa di opposizione a decreto ingiuntivo; nel merito
contestava la fondatezza della domanda

in via

riconvenzionale chiedeva la condanna di FIAT Avio al
pagamento della somma di lire 3.517.355.596 costituita
per lire 1.243.093.246 dall’importo già azionato in via
monitoria e per il residuo dai crediti per complessive
lire 2.274.262.350 per quei maggiori oneri sostenuti
nei cantieri di Cassino e di Melfi e per (testualmente)
eccedenza di conduit

che la Corte di Appello ha poi

ritenuto essere l’unico oggetto della domanda di
accertamento negativo;

in subordine chiedeva la

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attrice con riferimento a crediti per maggiori oneri

condanna di FIAT Avio al pagamento della sola somma di
lire 2.274.262.350.
Con sentenza del 31/5/2001 il Tribunale di Milano
dichiarava che FIAT Avio nulla doveva a Techimp s.r.l.
in relazione ai pretesi crediti per complessive lire
2.274.262.350 per maggiori oneri sostenuti nei cantieri
di Cassino e di Melfi e per eccedenza di conduit.
Techimp s.r.l. proponeva appello chiedendo che fosse
dichiarata la litispendenza o, in via gradata, la
continenza o la connessione tra il giudizio giunto in
appello e il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Siracusa;
nel merito

chiedeva

l’ammissione del giuramento

decisorio così come deferito al legale rappresentante
dell’appellata e, all’esito la condanna della medesima
al pagamento delle somme richieste con la domanda
riconvenzionale.
La Corte di Appello di Milano con sentenza del
19/9/2005 dichiarava la litispendenza in relazione alla
domanda di Techimp s.r.l. di condanna di FIAT Avio al
pagamento della somma oggetto del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo pendente al Tribunale
di Siracusa e confermava la sentenza di primo grado
quanto all’accertamento dell’inesistenza di un credito

.

di Techimp s.r.l. per maggiori oneri sostenuti nei
cantieri di Cassino e di Melfi e per
conduit

eccedenza di

e quanto al rigetto della corrispondente

domanda di condanna formulata da Techimp s.r.1.;
condannava l’appellante al pagamento delle spese del

In ordine a tali domande la Corte di Appello ha
osservato che Techimp s.r.l. si era limitata a deferire
un giuramento decisorio così formulato (secondo quanto
riportato in sentenza):
“giuro e giurando nego che, con riferimento al
contratti di appalto stipulati da FIAT Avio S.p.A. con
la s.r.l. Techimp, concernenti lavori di montaggio di
impianti elettrici e strumentali relativi agli
stabilimenti di Melfi (PZ), Cassino (FR) e Rivalta (TO)
alcuna somma sia dovuta dalla FIAT Avio S.p.A. alla
Techimp s.r.l. in relazione alle richieste avanzate da
quest’ultima ed in particolare lire 854.111.422 per
maggiori oneri sostenuti nel cantiere di Melfi; lire
825.525.023 per maggiori oneri sostenuti nel cantiere
di Cassino; lire 594.625.905 per eccedenza di conduit.”
Techimp s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato
a tre motivi, il terzo dei quali relativo alle spese
processuali e fondato sul presupposto dell’accoglimento

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grado in quanto sostanzialmente soccombente.

del ricorso per cassazione con conseguente soccombenza
di FIAT Avio.
FIAT Avio resiste con controricorso.
Motivi della decisione.
Con

la

il primo motivo

testualmente

ricorrente deduce,

“Omessa pronuncia sulla richiesta di

ammissione delle prove documentali sotto il profilo
della violazione della norma di diritto processuale di
cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c.”
avere chiesto

La ricorrente sostiene di
comparsa

che

conclusionale)

venisse

(con la

risolta

la

questione processuale insorta a seguito della
produzione in cancelleria, da parte dell’appellante dei
documenti che, pur effettivamente depositati in primo
grado non sono stati presi in considerazione da quel
giudice perché la produzione non era formalizzata;
aggiunge che i documenti erano stati, quindi,
nuovamente

prodotti

in

appello

e

che

erano

indispensabili ai fini della decisione.
1.1 n motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, il vizio
di omessa pronuncia che determina la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante

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1.

ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice,
si configura esclusivamente con riferimento a domande,
eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di
accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad
istanze istruttorie (come nella specie è l’istanza di

per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto
il profilo del vizio di motivazione (Cass. 11/2/2009 n.
3357; Cass. S.U. 18/12/2001 n. 15982 e, in
precedenza,già

Cass.

n.

4271/96;

n.

4472/78;

n.

2971/77).
Occorre ulteriormente osservare che qualora (come nella
specie) con il ricorso per cassazione siano denunciati
la mancata ammissione di mezzi istruttori o vizi della
sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di
dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti,
il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i
mezzi istruttori, nonché di dimostrare sia l’esistenza
di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento
dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che
la pronuncia, senza l’errore, sarebbe stata diversa,
così da consentire al giudice di legittimità un
controllo sulla decisività delle prove (cfr. ex multis

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ammissione della produzione di documenti in appello)

Cass. 22/2/2007 n. 4178), ma nulla al riguardo risulta
dal ricorso.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce,
testualmente, “Omessa o insufficiente motivazione circa
la mancata ammissione del giuramento decisorio deferito

dell’art. 2736 1 0 co. n.1 c.c. in relazione all’art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c.” e sostiene che, contrariamente a
guanto ritenuto dalla Corte d Appello con motivazione
omessa o insufficiente, il giuramento decisorio doveva
ritenersi ammissibile perché, in relazione alle pretese
che non formavano oggetto della pretesa monitoria
davanti al Tribunale di Siracusa, il tema del giudizio
restava limitato all’accertamento negativo del credito
e alla simmetrica domanda di Techimp s.r.l. di condanna
al pagamento del credito; pertanto, secondo la
ricorrente, il giuramento deferito sull’esistenza o
meno di obbligazioni a carico di FIAT Avio, era idoneo
a definire il giudizio: se l’attrice avesse dichiarato
di nulla dovere la domanda sarebbe stata accolta con la
definizione della lite; se il giuramento non fosse
stato prestato non ne sarebbe scaturita la
determinazione del credito, con riferimento dalla
domanda riconvenzionale, ma la causa avrebbe potuto

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dall’appellante all’appellata FIAT Avio; violazione

essere definita parzialmente

e, successivamente, in

modo conclusivo mediante l’ulteriore deferimento di
giuramento suppletorio, non essendo necessario, ai
sendi dell’art. 2736 c.c., che con il giuramento possa
definirsi tutto il giudizio, essendo, al contrario

parte della domanda.
2.1 Il motivo è infondato.
La formula del giuramento decisorio, come risulta
dall’art. 2736 c.c. e come ripetutamente affermato da
questa Corte, deve essere congegnata in modo che il
destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la
lite (o una parte di essa) o non giurare e perderla
(cfr.

ex multis Cass. 9/9/2004, n. 18139); una volta

ammesso, nessuna altra indagine deve rimanere da
compiere, se non quella dell’accertamento sull’an
iuratum sit.
La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà
della

formula

giuramento

del

è

rimessa

all’apprezzamento del Giudice di merito, il cui
giudizio circa l’idoneità della formula a definire la
lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo
riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici
attinenti all’apprezzamento espresso (Cass. 13/11/2009

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ammissibile anche quanto possa essere definita solo una

n. 24025; Cass. 23/2/2006 n. 4001; Cass. 22/2/2001 n.
2601).
Nell’unica causa che il giudice del merito era chiamato
a decidere si contrapponevano, in relazione ad identica
causa petendi,

la domanda di Techim s.r.l. di condanna

denaro e quella di FIAT Avio diretta ad escludere di
essere debitrice per le ragioni fatte valere da Techimp
s.r.1.; il fatto controverso aveva quindi ad oggetto
l’accertamento della sussistenza e dell’ammontare dei
crediti vantati da Techimp s.r.1.; il giudice di
appello ha negato la decisorietà del giuramento per la
genericità della formula con la quale si chiedeva al
legale rappresentante di FIAT Avio S.p.A. (neppure
specificandosi se fosse un giuramento de scientia o de
ventate) se la società fosse debitrice o meno di
qualche somma in relazione alle richieste formulate per
maggiori oneri in due cantieri e per
conduit;

eccedenza di

il giudice di appello ha osservato che

quand’anche non fosse stato giurato che non v’era alcun
debito, la causa non avrebbe potuto essere definita
perché era pur sempre necessario accertare i crediti
vantati da Techimp s.r.l. e il loro ammontare; la
motivazione è adeguata.

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di FIAT Avio al pagamento di determinate somme di

La ricorrente sostiene che, invece, avrebbe potuto
essere definita la domanda di accertamento negativo
sull’esistenza di crediti di Techimp s.r.l.
La censura non coglie nel segno: la formula era
effettivamente ambigua e generica perché il giurare

titoli dedotti e con riferimento a specifici importi
indicati al centesimo lasciava aperta la questione in
merito all’esistenza di crediti di minori importi e
comunque in caso di mancato giuramento FIAT Avio non
sarebbe stata automaticamente soccombente perchè il
processo avrebbe dovuto in ogni caso proseguire per
l’accertamento sull’esistenza e l’ammontare di crediti
di Techimp s.r.1., ossia sullo stesso fatto oggetto del
giuramento e la causa avrebbe potuto anche concludersi
(in mancanza di prove) con l’integrale rigetto della
pretesa di Techimp s.r.l.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la
violazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine al regolamento
delle spese e sostiene che qualora venisse accolto il
ricorso le spese dovrebbero essere poste a carico di
FIAT Avio.
Siccome, invece, il ricorso deve essere rigettato, il
motivo resta assorbito.

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sulla circostanza che alcuna somma fosse dovuta per i

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con
la condanna della ricorrente, in quanto soccombente, al
pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

a pagare a FIAT Avio S.p.A. le spese di questo giudizio
di cassazione che liquida in euro 20.000,00 oltre euro
200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 7/2/2013.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Techimp. S.r.l.

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