Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9105 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. III, 20/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24703/2009 proposto da:

S.R.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 70 (STUDIO PREVITI), presso

l’avvocato FRANCESCO BAURO, rappresentata e difesa dagli avvocati

MERLINO Nicola, ALFREDO SANTANOCITA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità

di coerede di G.L., nella qualità di liquidatore

dello studio associato Gensabella, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TAGLIAVENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA,

rappresentato e difeso da se stesso, giusta elezione di domicilio in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

23/12/08, depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. S.R.C. ha proposto ricorso per cassazione contro G.F., quale coerede di G.L. e nella qualità di liquidatore dello Studio Legale Associato Gensabella, avverso la sentenza del 12 gennaio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Messina, in accoglimento dell’appello di G.F. nelle dette qualità, ha rigettato, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, l’opposizione da essa ricorrente proposta avvero un precetto notificatole dal detto studio.

G.F. ha resistito con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma che, pure abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, ha conservato ultrattività, ai sensi dell’art. 58, comma 5, della stessa legge per i ricorsi proposti contro provvedimenti pubblicati – come quello impugnato – anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Infatti, l’illustrazione del primo motivo – deducente violazione degli artt. 101, 112, 183 e 359 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. – non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto o dei prescritti quesiti di diritto, atteso che sembra proporre tre distinte censure. L’illustrazione del secondo motivo – deducente falsa applicazione di norme di diritto; omessa e contraddittoria motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., commi 2 e 5), non si conclude con un quesito di diritto per il vizio di violazione di norme di diritto e non si conclude e comunque non contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c. per quel che attiene al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (in termini, sul requisito dell’art. 366 bis c.p.c., in relazione a quest’ultimo vizio, si veda in tal senso Cass. sez. un. n. 20603 del 2007)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millequattrocento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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