Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9105 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4353-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO LA COMMARA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1762/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI; dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. M.L. impugnava una cartella di pagamento, seguita ad un accertamento D.Lgs. n. 600 del 1973 ex art. 32 ter, avente ad oggetto la ripresa a tassazione IRPEF 2009 per una non ammessa detrazione d’imposta, relativa all’acquisto di un immobile che, secondo il contribuente, era da ristrutturare, mentre, secondo l’Agenzia delle entrate, era stato acquistato allo stato di grezzo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello rilevando che l’atto notarile del 2009 nel quale l’immobile oggetto di compravendita risultava classificato in F3 (in corso di costruzione) era stato rettificato da un atto del 2013 dallo stesso Notaio dove si chiariva che l’unità immobiliare non era allo stato grezzo ma era idoneo all’abitazione e dotato di impianti anche se con la necessità di lavori di ristrutturazione.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. M.L. si è costituito depositando controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva attribuito efficacia di prova legale al contenuto intrinseco di un atto pubblico e cioè alla veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale aveva attestato di aver ricevuto, mentre, al contrario, queste ultime potevano essere contestate con ogni mezzo di prova, senza ricorrere al procedimento di querela di falso, ex artt. 221 c.p.c. e ss.; invero, con l’atto di rettifica del 17 gennaio 2014, concernente lo stato di fatto di un immobile acquistato dal contribuente, il notaio D. si era limitato a garantire la provenienza delle dichiarazioni dalle parti, ma non certo la loro intrinseca corrispondenza alla realtà.

2. Il motivo è fondato

2.1 Questo Collegio si è già pronunciato in una causa identica tra le stesse parti per una diversa annualità affermando quanto segue “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso solo in relazione alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato; alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti; pertanto detta efficacia probatoria non si estende anche alle dichiarazioni fatte dai comparenti e trasfuse nell’atto pubblico, ben potendo queste ultime essere liberamente contrastate e valutate in sede giudiziale con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza dover ricorrere alla querela di falso (cfr. Cass. n. 3787 del 2012; Cass. n. 9649 del 2006; Cass. n. 22903 del 2017); che pertanto la CTR avrebbe potuto liberamente valutare la congruenza di quanto dichiarato dai comparenti nell’atto di rettifica redatto dal notaio D. in data 17 gennaio 2014, circa la reale natura dell’immobile e delle opere realizzate. La CTR ha in definitiva disapplicato i principi di diritto vigenti in materia” (cfr. Cass. nr. 10408/2019)

3. Non essendovi motivo per disattendere il principio sopra affermato, ricorso va accolto; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione degli atti alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame, nonchè per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del’Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame del merito nonchè per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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