Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9105 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. I, 15/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA

DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA

DORIA 48, presso lo studio dell’avv. FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega già apposta a margine al

ricorso introduttivo;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il Decreto R.G.A.D. 52151/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 12.3.07, depositato il 06/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: ” M.V. adiva la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso dell’aprile 1993, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad ottenere l’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria, definito con causa trattenuta in decisione il 10.12.2003.

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 6 novembre 2007, in considerazione “della complessità della vicenda processuale, della necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale” e dei rinvii resisi necessari, riteneva violato il termine di ragionevole durata per anni sei e liquidava, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente, “alla stregua di ormai noti consolidati principi che sarebbe superfluo riportare”, nonchè del “valore della causa”, Euro 6.000,00, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso M. V., affidato a due motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo; ha depositato controricorso il ricorrente.

OSSERVA:

1.- I ricorsi, principale ed incidentale, dovranno essere riuniti, avendo ad oggetto la stessa sentenza.

2.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; artt. 6, 13 e 41 CEDU), nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione,nella parte in cui il decreto ha fissato la durata ragionevole del giudizio in anni quattro, discostandosi dal parametro stabilito dalla Corte EDU, tenendo conto che una particolare diligenza e rapidità si imporrebbe nelle cause di lavoro, senza motivare adeguatamente, affidando la conclusione ad affermazioni apodittiche, non argomentate avendo riguardo agli elementi della fattispecie, tenuto conto che occorreva soltanto decidere questioni di diritto, che non richiedevano istruttoria, mentre neppure si da conto della condotta delle parti che potrebbe avere ritardato la trattazione del giudizio.

Il mezzo si conclude con due quesiti concernenti la necessità di fissare il termine di ragionevole durata del giudizio: a) facendo riferimento al parametro stabilito dalla Corte EDU (tre anni per il giudizio di primo grado); a) avendo riguardo agli elementi ed alle circostanze del giudizio, senza che il tempo per la decisione di una questione di legittimità costituzionale possa ex se comportare il prolungamento del termine di ragionevole durata.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, senza distinguere gli importi ed in violazione dei minimi di tariffa (il ricorso riporta le singole voci asseritamente spettanti in riferimento all’attività svolta ed allo scaglione applicabile). Il mezzo si chiude con la formulazione di quesito avente ad oggetto l’obbligo del giudice del merito di liquidare gli importi previsti dalla Tab. A, punto 4^, e B della tariffa professionale.

3.- La ricorrente incidentale, con un unico motivo, denuncia omessa motivazione su di un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la Corte d’appello ha omesso di valutare le deduzioni svolte in ordine alla insussistenza del danno non patrimoniale, poichè l’ordinanza di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (n. 33 del 1996) avrebbe reso certa l’infondatezza della pretesa, mentre la L. n. 525 del 1996, prevedendo una disciplina quasi totalmente satisfattiva della domanda avrebbe fatto venire meno ogni incertezza ed escluderebbe, o comune ridurrebbe, il danno non patrimoniale.

4.- Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente fondato, entro i limiti di seguito precisati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va qui data continuità:

la nozione di ragionevole durata del processo ha carattere relativo ed è condizionata da circostanze strettamente legate alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide, come è dato evincere dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, (tra le molte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005) e in tal senso è orientata anche la Corte EDU, che pure privilegia una valutazione “caso per caso” (tra le tante, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2 003, sul ricorso n. 3 9758/98), benchè abbia stabilito un parametro tendenziale della durata ragionevole del giudizio di anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità; dal parametro del giudice europeo è possibile discostarsi, ma soltanto in misura ragionevole, sempre che la relativa conclusione sia adeguatamente motivata, restando escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004;

in seguito, tra le molte, Cass. n. 3928 del 2009; n. 8497 del 2008);

in riferimento al processo del lavoro, due recenti pronunce del giudice europeo hanno affermato la violazione del termine di ragionevole durata, senza valorizzare la natura del giudizio (sentenze 18 dicembre 2007, sul ricorso n. 20191/03, in riferimento ad un giudizio in materia di lavoro durato in primo grado più di quattro anni e cinque mesi; 5 luglio 2007, sul ricorso n. 64888/01, in relazione ad un giudizio della stessa natura, durato più di sette anni e due mesi); quindi, la natura del processo non comporta, da sola, la possibilità di stabilire un termine di durata rigido, così come la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dalla accertata inosservanza dei termini processuali, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass., 19352 del 2005; n. 6856 del 2004);

ai fini della determinazione della giusta durata del processo, il giudizio di legittimità costituzionale non rileva in via autonoma, atteso che la relativa decisione riguarda una questione pregiudiziale attinente al merito della controversia, quindi il superamento del termine di ragionevole durata deve essere riferito al processo nel quale sia sorta la questione di costituzionalità senza che possa detrarsi automaticamente l’intero periodo connesso alla sua risoluzione, benchè nell’ambito della valutazione del criterio della complessità del caso di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va tenuto conto della circostanza che nel corso del processo sia sorta la necessità di sollevare la questione al fine di apprezzare la ragionevolezza in concreto della durata del processo (per tutte, Cass. n. 1575 del 2009; n. 23632 del 2007; n. 7899 del 2006).

In applicazione di siffatti principi – da enunciare in riferimento ai quesiti posti con il primo motivo – le censure sono manifestamente fondate nella parte in cui il decreto ha fissato la ragionevole durata in poco più di anni quattro (ciò evincendosi implicitamente dalla indicazione della violazione in anni sei), con la motivazione riportata nella narrativa, palesemente insufficiente, stante il difetto di indicazione degli elementi che hanno fondato la conclusione (concernenti la modalità di svolgimento del giudizio e la condotta delle parti) e l’erroneità dell’automatica valorizzazione del tempo occorso per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale (in fattispecie analoga a quella in esame, Cass. n. 1575 del 2009), che ha comportato un discostamento dal parametro CEDU (anni tre) in misura non ragionevole.

5.- L’unico motivo del ricorso incidentale sembra manifestamente fondato.

La doglianza concernente la mancata valutazione degli argomenti e delle deduzioni svolte in ordine alla consapevolezza della piena infondatezza della pretesa costituisce, all’evidenza, censura del decreto nella parte in cui ha erroneamente ritenuto contumace la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la conseguenza che sul punto non può ritenersi formato il giudicato.

Nel merito, va osservato che, sebbene non rilevi, al fine di escludere il danno, il solo fatto che la causa abbia avuto esito negativo in quanto detta circostanza, da sola, è insufficiente ad escludere e a sovvertire la presunzione di danno non patrimoniale (Cass. n. 9921 del 2005), la prospettazione svolta dalla ricorrente incidentale nella fase di merito onerava comunque la Corte territoriale dell’esame della medesima, per accertare se la stessa potesse essere apprezzata come espressiva della proposizione da parte delle ricorrenti di una lite temeraria, o comunque di un vero e proprio abuso del processo e, comunque, potesse incidere sulla misura dell’equo indennizzo.

L’accoglimento dei succitati motivi comporterà la cassazione del decreto -assorbito il secondo motivo del ricorso principale- con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, che procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3.

p. 2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso principale.

E’ infondato, invece, il ricorso incidentale, posto che il provvedimento impugnato – anche se implicitamente – ha motivato sulla questione sollevata dall’Amministrazione e, anche se con terminologia non appropriata, ha evidenziato “il valore della causa¯ per giustificare la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore agli standard europei.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, per le ragioni indicate nella relazione l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.916,00, oltre interessi legali dalla domanda nonchè al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 6.916,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità, in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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