Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9105 del 07/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017), n. 9105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5026-2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE
MONETTA, CARLO NUNZIANTE CESARO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SALERNO ed AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI
SALERNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6011/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
C.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di del Comune di Salerno e dell’Agenzia delle Entrate (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 6011/09/2015, depositata il 17/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per ICI dovuta, in relazione all’anno 2006, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., non avendo la C.T.R. spiegato le ragioni poste a fondamento dell’adottata decisione.
2. La censura è infondata.
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nei contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007).
Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di dovere confermare quanto statuito dai giudici di primo grado in ordine alla sufficiente motivazione dell’atto impositivo, anche per relationem, alla correttezza del calcolo dell’imposta ed alla tempestività dell’azione accertatrice.
Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (cfr. Cass. 5315/2015).
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017