Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9104 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. III, 20/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23162/2009 proposto da:

I.F. (OMISSIS), M.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentati e difesi

dall’avvocato DI GIROLAMO Corrado, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASPRA FINANCE SPA, Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit

e per essa UniCredit Credit Menagement Bank Spa, (già denominata UGC

Banca Spa), società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, quale

mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo

studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTANGELO Caterina, giusta prucura per atto Notaio

Pietro Sormani di Milano del 26/05/08, n. rep. 360533 allegata in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1023/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

13/03/09, depositata l’11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopraggiunto difetto

di interesse.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. I.F. e M.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 giugno 2009, con la quale la Corte d’Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Sciacca in una controversia di opposizione avverso un decreto ingiuntivo nei loro confronti ottenuto dalla Sicilcassa.

Ha resistito con controricorso la UniCredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria della Aspra Finance s.p.a., a sua volta resasi cessionaria dei crediti oggetto della lite.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…9 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma che, pure abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, disciplinava la proposizione del ricorso avvenuta posteriormente all’entrata in vigore di detta legge, ma relativa a provvedimento pubblicato anteriormente e, quindi, soggetto alla citata norma ai sensi dell’art. 58, comma 5, della legge stessa.

Infatti, l’illustrazione dei quattro motivi su cui il ricorso si fonda deducenti violazione di norme di diritto o del procedimento – non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre, per quanto attiene al vizio di motivazione pure denunciato con il terzo motivo non si conclude e comunque non contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (in termini si veda Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, fra tante)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso dovrebbe, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Tuttavia, nell’imminenza dell’adunanza, cui nessuna delle parti ha chiesto di partecipare, è stata depositata rinuncia al ricorso dai ricorrenti, sottoscritta dai medesimi e dal loro difensore e notificata il 24 febbraio 2011 alla resistente. La rinuncia è efficace e valida e comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione.

L’atteggiamento di disinteresse della resistente induce il Collegio a compensare le spese, atteso il principio di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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