Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9104 del 18/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9104
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4302-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI
UBALDI 272, presso lo studio dell’avvocato POMPILIO MASSAFRA, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 276/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. M.L. proponeva ricorso avverso gli estratti ruolo e le sottostanti cartelle di pagamento nonchè gli atti prodromici di accertamento non notificati
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Terni accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento a quattro cartelle di pagamento.
3. La sentenza veniva separatamente impugnata sia dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni che dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, riuniti gli appelli, dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia in quanto l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado era stato notificato all’avvocato domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, e rigettava l’appello proposto da M.L..
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 156,160, 291 e 330 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR rilevata l’invalidità della notifica dell’atto di appello, dichiarato il mezzo di impugnazione inammissibile anzichè disporre l’integrazione del contraddittorio e/o considerare sanato il vizio in considerazione del fatto che l’appellato a sua volta aveva proposto appello alla sentenza incardinando un giudizio che è stato riunito alla causa di appello originata dal gravame dell’Agenzia.
2 Il motivo è fondato.
2.1 Questa Corte con la sentenza n. 3702/2017, resa a Sezione Unite, in un caso che presenta analogie con quello sottoposto allo scrutinio di questo Collegio, dando seguito ad un’altra pronuncia, sempre a Sezioni unite (la n. 14916/2016) ha enunciato il seguente principio “la notifica dell’atto d’appello eseguita al difensore dell’appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall’albo professionale, non è inesistente – ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell’atto – ma nulla per violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo. Tale nullità della notifica – ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all’ordine ex art. 291 c.p.c., comma 1, o grazie alla volontaria costituzione dell’appellato – importa nullità del procedimento e della sentenza d’appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacchè l’art. 301 c.p.c., comma 1, deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l’ipotesi dell’avvocato che si sia volontariamente cancellato dall’albo, con l’ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi”.
2.2 Tale indirizzo è stato ribadito anche dalle Sezioni semplici proprio con riferimento alla fattispecie di notifica del gravame dell’Agenzia fiscale eseguita presso il primo difensore revocato – della società contribuente e non presso quello nominato in sostituzione già nel primo grado del giudizio (cfr. Cass. 5133/2018)
2.3 Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato come CTR ha accertato che l’appello dell’Agenzia è stato notificato al difensore del contribuente, avv. Giovanni Toffali, che aveva rinunciato al mandato nel corso del giudizio di primo grado ed era stato sostituito da altro professionista.
2.4 Discendendo da tale vizio procedurale la sanzione della nullità, e non della inesistenza, della notifica la Commissione Tributaria ha errato nel dichiarare inammissibile l’appello avendo dovuto dichiarare sanata l’invalidità della notifica ove l’appellato si fosse costituito o, in assenza di costituzione dell’appellato, disporre la notificazione dell’appello ex art. 291 c.p.c..
L’impugnata sentenza va, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria regionale del Umbria, in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020