Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9104 del 07/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 120-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3661/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata l’01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dai Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di I.P. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3661/25/14, depositata in data 1/12/14, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEF, IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2005, a seguito di rideterminazione del reddito in applicazione degli studi di settore, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto proposto con atto notificato il 29/09/2011, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., quale modificato dalla L. n. 69 del 2009, dovendo ritenersi la suddetta Novella operante nel giudizio, introdotto con ricorso notificato il 18/06/2009 ma con deposito presso la segreteria della C.T.P. il successivo 7/7/2009, successivamente dunque al 4/07/2009, data di sua entrata in vigore.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, commi 1 e 2, avendo ritenuto i giudici della C.T.R. operante la dimidiazione del termine di impugnazione introdotta dalla Novella n. 69 del 2009, pur trattandosi di giudizio instaurato anteriormente al 4/07/2009, avuto riguardo alla data di notifica del ricorso introduttivo, momento in cui nel processo tributario si radica la litispendenza.

2. La censura è fondata.

Invero in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta Legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dai 4 luglio 2009 (cfr. anche Cass. n. 17060/2012, n. 6007/2012, n. 15741/2013). Nella specie, è pacifico che i; ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate nel giugno 2009, anteriormente all’operatività della Novella di cui alla L. n. 69 del 2009, mentre la costituzione del ricorrente presso la C.T.P. di Agrigento è avvenuta con deposito del ricorso “in data 07/07/2009” (come risulta dalla stessa sentenza della C.T.R. qui impugnata).

Ora, in ordine alle modalità introduttive del giudizio tributario (in primo grado, per quanto qui interessa), il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 20 dispongono rispettivamente che il processo tributario è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale e che il ricorso “è proposto mediante notifica” a norma dell’art. 16, commi 2 Questa Corte ha già chiarito (Cass. 27508/2014) che “la disciplina delle modalità di proposizione del ricorso innanzi alle commissioni rende chiaro che la decadenza dell’azione è impedita di per sè dalla notifica del ricorso” e che “solo la notifica del ricorso, dunque, rileva in vista dell’effetto che deriva dalla manifestazione della volontà di impugnare un atto tributario”, mentre è rinviato a un momento successivo il coinvolgimento del giudice, integrato dalla costituzione del ricorrente in giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1999, art. 29 (Cass. 26535/2014; Cass. 4659/2016; Cass. 11087/2016). Secondo questa Corte di legittimità, dunque, la costituzione rappresenta “un adempimento ulteriore, logicamente supponente che una lite sia (già) pendente”, “la cui mancanza, o tardività, preclude in effetti unicamente la prosecuzione, non l’esistenza (id est, l’instaurazione), del processo”.

Il giudizio tributario diverge quindi dai processi che, in base al codice di procedura civile, iniziano con ricorso, in quanto in essi il contraddittorio si instaura necessariamente dopo il deposito del ricorso medesimo, da notificare alla controparte assieme al decreto del giudice che fissa l’udienza di trattazione.

Ne consegue che, dovendo ritenersi il giudizio di primo grado instaurato anteriormente al 4/07/2009, non operando la Novella di cui alla L. n. 69 del 2009, il termine lungo per impugnare in appello era ancora di un anno e 46 gg., decorrente dai deposito della sentenza della C.T.P. (“in data 12/03/2010”), e nella specie risulta essere stato rispettato (essendo avvenuto, con atto spedito in data “29/09/2011”).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

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