Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9103 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 130-2019 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EUSTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio dell’avvocato CARIO

BALDASSARI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., B.BARSI G.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 955/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. B.G.P. e B.B.G. impugnavano le cartelle di pagamento notificate, per conto del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, dall’agente della riscossione per il recupero di contributi consortili anni 2011 e 2012, relativi ad alcuni terreni di proprietà dei ricorrenti e ricompresi nel perimetro di contribuenza.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dal Consorzio e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello osservando: a) che in base al consolidato orientamento della corte di cassazione, in caso di mancata contestazione della inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, era onere del contribuente fornire la prova della insussistenza del concreto beneficio fondiario specifico derivante dalle opere di bonifica di manutenzione del Consorzio: b) che, nel caso di specie, i contribuenti avevano in effetti fornito tale prova attraverso la produzione di una consulenza tecnica.

4. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno affidandosi a quattro motivi, i contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver fatto la Commissione Tributaria Regionale buon governo delle norme che disciplinano la distribuzione dell’onere probatorio ritenendo erroneamente provato da parte dei contribuenti il difetto di beneficio specifico, nonostante che dalla consulenza tecnica depositata in atti fosse emerso che: – il Consorzio aveva realizzato le opere di “esercizio” e “manutenzione” di sua competenza (sul Rio Fossone e sul Rio Bechini, confluenti nel Torrente Nievole e classificate quali opere idrauliche di terza categoria ex RD cit.); – la circostanza che l’esecuzione di tali opere (comunque costituenti realizzazione di difese idrauliche recanti intrinseco vantaggio ai fondi) non avesse prodotto i risultati attesi non dipendeva dal Consorzio, ma dalle carenze nella realizzazione di strutture e nella loro manutenzione, la cui competenza gravava su enti diversi (Comune, Provincia e Società Autostrade).

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Questa Corte ha già avuto modo di esaminare tale doglianza nelle sentenze, rese nei procedimenti tra stesse parti ed aventi ad oggetto l’identica questione con riferimento a diverse annualità di imposta, dove si afferma che “non vi è infatti stata violazione della regola sull’onere probatorio, dal momento che la CTR ha applicato correttamente l’orientamento consolidato di legittimità (fin da Cass. SSUU n. 26009/08 e 11722/10) ponendo a carico dei contribuenti l’onere della prova di carenza del beneficio; ciò sul presupposto che i contribuenti non avessero impugnato nè il perimetro di contribuenza nè il piano di classifica. Fermo quanto sopra, si è poi trattato di argomentata valutazione probatoria da parte del giudice di merito, qui insindacabile. Va d’altra parte considerato che tale regola non avrebbe subito sovvertimenti quand’anche si fosse trattato – secondo la distinzione recepita anche dalla legislazione regionale qui applicabile ratione temporis, poi superata dalla L.R. Toscana n. 79 del 2012 – di opere di difesa idraulica invece che di opere di bonifica e manutenzione; dal momento che anche per le opere di difesa idraulica, c.d. di terza categoria, (ancorchè presuntivamente comportanti un beneficio intrinseco “generale”) si richiedeva il requisito di un vantaggio specificamente riconoscibile (dunque non “generico”) in capo al fondo preso in considerazione, non essendo sufficiente la sola inclusione di quest’ultimo nel perimetro di contribuenza (Cass. n. 24066/14). E tale prova (negativa) è stata qui fornita, come appurato dalla CTR. Nè la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza impugnata potrebbe disattendersi in ragione della asserita imputabilità ad “altri enti” della mancata esecuzione delle opere strutturali necessarie alla bonifica e manutenzione. Da un lato, questo problema di “imputazione” soggettiva esterna non poteva riguardare i consorziati, in ordine ai quali il presupposto di debenza trovava limite e fondamento esclusivo nel su richiamato requisito di “utilitas”; dall’altro, il fatto oggettivo e dichiarato di questa mancata esecuzione confermava esso stesso le carenze riscontrate dal giudice di merito” (Cass. n. 21100/2019).

2. Il secondo motivo con il quale viene dedotta nullità della motivazione in quanto solo apparente, illogica contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non merita accoglimento.

2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

2.2 Nella fattispecie la CTR, sia pur con motivazione scarna, ha dato conto delle ragioni poste a base della sua decisione traendo il proprio convincimento circa l’assolvimento da parte del contribuente dell’onere probatorio dell’assenza di concreto vantaggio dalle risultanze della consulenza redatta dal Dott. G. (riportandone il passo saliente) e dall’esondazione del Rio Fassone avvenuta in assenza di attività di manutenzione.

3. Con il terzo motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c. e del R.D. n. 523 del 1904, artt. da 7 a 18, del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11, 17, 54 e 59, della L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 4, 15 e 16, della L.R. Toscana n. 79 del 2012, artt. 4, 28 e 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR escluso l’esistenza dei benefici diretti ed indiretti derivanti agli immobili dall’attività di bonifica e di difesa idraulica svolte dal Consorzio.

3.1 Il motivo è destituito di fondamento.

3.2 Sul punto valgono le considerazioni svolte dalla sentenza sopra richiamata che ha messo in evidenza come anche per opere di difesa idraulica si richiedeva il requisito di un vantaggio specificamente riconoscibile in capo al fondo preso in considerazione, non essendo sufficiente la sola inclusione di quest’ultimo nel perimetro di contribuenza (Cass. n. 24066/14). L’impugnata sentenza ha appurato l’assenza di tale concreto vantaggio traendone elementi probatori dall’esondazione del Rio Fossone.

4. Con il quarto motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “omesso esame” circa fatti decisivi per il giudizio, costituiti dal Piano di Classifica, dal Perimetro di Contribuenza e dalle relazioni tecniche depositati in giudizio dal Consorzio.

4.1 Il motivo è inammissibile.

4.2 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, “Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4). La disposizione di cui al comma 4 si applica, fuori dai casi di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.”

4.3 Nella fattispecie non solo non vi è prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado ma è evidente, dalla lettura del ricorso che, in punto di accertamento probatorio circa l’assenza di vantaggi concreti per il contribuente dall’attività del Consorzio, entrambi i giudizi sono giunti alle medesime conclusioni.

4.4 Il motivo è, inoltre, infondato.

4.5 Infatti, non vi è stato “omesso esame” ma ragionata valutazione probatoria di tutti i fatti decisivi di causa, segnatamente quello costituito dalla mancata derivazione dall’attività del Consorzio di apprezzabile beneficio fondiario.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato.

6. Nulla è da statuire sulle spese processuali in mancanza di costituzione dei contribuenti.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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