Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9103 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23364-2015 proposto da:

TRAVELS AND SERVICE SRL, in persona del suo Amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

29, presso io studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona dei legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1163/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Travels and Services srl propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Equitalia Sud spa (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1163/04/2015, depositata in data 24/02/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria e della correlata cartella esattoriale, asseritamente mai notificata ritualmente alla contribuente, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che, pur dovendosi precisare che la notifica (nella specie della cartella di pagamento) eseguita ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con la ricezione della raccomandata c.d. informativa, inviata dopo il deposito della copia dell’atto presso la casa comunale, e non con la sola spedizione della stessa (C. Cost. n. 3/2010), nella specie, risultava dagli atti e dall’avviso di ricevimento che la raccomandata era stata “regolarmente ricevuta dalla società destinataria”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 140 c.p.c.” avendo i giudici d’appello ritenuto “sufficiente l’invio della raccomandata (peraltro non eseguito) senza effettivamente accertare se l’iter notificatorio” si fosse completato con a messa a conoscenza del destinatario.

2. La censura è inammissibile, in quanto del tutto inconferente rispetto al decisum, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto, invece, necessario, per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., il ricevimento della raccomandata c.d. informativa ed accertato che, nella specie, l’atto era stato regolarmente ricevuto dal destinatario.

3. Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in camera di consiglio, proponendosi il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente ai rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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