Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9102 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. III, 20/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7159/2009 proposto da:

INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (5) SRL in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante e per essa SOCIETA’ PIRELLI RE CREDIT

SERVICING SPA (già Credit Servicing SpA per modifica di

denominazione sociale, già Servizi Immobiliari Banche – SIB SpA per

modifica di denominazione sociale) in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo

studio dell’avvocato MAROTTA NICOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAVONE COCUZZA Antonio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., V.G. quali eredi di V.

S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. PELLIGRA Giuseppe,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 11/2009 del TRIBUNALE di RAGUSA del 24.12.08,

depositata il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Giuseppe Pellegra che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La Internationale Credit Recovery (5) s.r.l. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 13 gennaio 2009, con la quale il Tribunale di Ragusa ha accolto l’opposizione proposta da V. S. avverso l’esecuzione forzata immobiliare iniziata nei suoi confronti da essa ricorrente.

Hanno resistito con controricorso B.F. e V. G., nella qualità di eredi di V.S., deceduto il 26 maggio 2008.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

I quattro motivi di ricorso, infatti, si fondano sul contenuto di documenti ed atti relativi ad altra procedura esecutiva dei quali non solo non si riproduce il contenuto – salvo per alcune parti di un atto di mutuo – ma non si fornisce l’indicazione specifica prescritta dal detta norma, cioè non si indica nè la sede del processo di merito in cui sarebbero stati prodotti e le relative modalità, nè – e soprattutto – se de dove siano stati prodotti in questa sede di legittimità, di modo che viene in rilievo la giurisprudenza della Corte di cui a Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e – da ultimo, fra le tantissime – a Cass. sez. un. n. 7161 del 2010.

Il quarto motivo, inoltre, non rispetta nemmeno l’art. 366 bis c.p.c., atteso che non si conclude e nemmeno contiene la c.d. chiara indicazione cui alludeva detta norma, ad integrarla non potendosi ritenere la mera indicazione del fatto controverso in chiusura dell’illustrazione del motivo, atteso che essa non è conferme a quanto richiesto da consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte, fra molte, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Inoltre, nel terzo motivo, si allude, in modo del tutto inconferente rispetto al motivo, alla mancata acquisizione da parte del Tribunale di documenti relativi ad altra procedura esecutiva, prospettazione che, fermo il pregresso rilievo di inammissibilità sarebbe stata adeguata ad una censura di violazione di norme del procedimento”.

P. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria di parte ricorrente non replica efficacemente.

Va chiarito che i primi tre motivi si fondano tutti sul contenuto e sul tenore dell’atto pubblico notarile di mutuo fondiario e del relativo atto di erogazione e quietanza posti – a quel che si dice nel ricorso – a base dell’esecuzione opposta, nonchè sul tenore dell’atto di pignoramento (evocato attraverso un riferimento ad una parte della motivazione della sentenza impugnata, rispettivamente alla pagina otto del ricorso quanto al primo motivo, alla pagina undici quanto al secondo motivo ed alla pagina tredici-quattoridci quanto al terzo). Onde, riguardo a tali motivi e con riferimento a tali documenti, il rilievo della relazione, là dove assume che gli atti e documenti sui quali si fondano detti motivi sarebbero relativi ad altra procedura esecutiva è inesatto ove inteso nel senso che non si tratti per detti documenti della procedura esecutiva cui si riferisce l’opposizione di cui è processo.

In proposito il rilievo di inesattezza della relazione in questo senso, svolto dalla memoria è corretto.

Viceversa, il rilievo di inesattezza della relazione nell’indicare gli atti e i documenti come relativi ad “altra procedura” non è corretto con riferimento agli atti e documenti sui quali si fonda il quarto motivo, posto che essi nel ricorso sono indicati come relativi ad altra procedura esecutiva.

Ciò chiarito, il Collegio osserva che la ricorrente discute nella memoria del rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, solo con riferimento al mutuo ed al relativo atto di erogazione e quietanza, sostenendo che tali atti si trovavano agli atti della procedura esecutiva opposta (R.G.E. n. 53/05, presso il Tribunale di Ragusa) e che il debitore opponente non li aveva prodotti nel giudizio di opposizione, onde essa ricorrente non avrebbe potuto produrli in questa sede, per il divieto di cui all’art. 372 c.p.c..

Senonchè, queste deduzioni, volte a fornire l’indicazione specifica dei detti documenti avrebbero dovuto fornirsi nel ricorso, dove invece non sono state formulate, se si eccettua un ambiguo rilevo alla pagina undici al fatto che “tuttavia, con la semplice acquisizione della copia del mutuo e/o dell’atto di erogazione e quietanza, depositati dalla ICR5 nella procedura esecutiva opposta dal V., traendo spunto dagli elementi già acquisiti agli atti, il Giudice avrebbe potuto appurare la circostanza della rateizzazione ventennale prevista dall’art. 2 del predetto contratto”.

In ogni caso, la ricorrente si disinteressa del rilievo di inammissibilità a proposito dell’omessa indicazione specifica degli altri atti sui quali si fondano i primi tre motivi e tanto basterebbe a rendere superfluo ogni altro rilievo, in particolare sul riferimento della ricorrente all’art. 372 c.p.c..

Peraltro, per mere ragioni di completezza, si osserva che tale riferimento sarebbe stato adeguato se parte ricorrente avesse allegato di aver fondato nel giudizio di merito la sua controeccezione riguardo alla decorrenza della prescrizione eccepita dalla controparte sul contenuto del mutuo e dell’atto di erogazione e di quietanza e averlo fatto facendo riferimento al contenuto di tali atti in quanto presente nel fascicolo dell’esecuzione: viceversa, nel ricorso nulla si dice in proposito, tanto che la relativa questione non è esaminata dal giudice nella sentenza impugnata.

Il che, se non sussistesse il rilevato profilo di inammissibilità, evidenzierebbe il carattere del tutto nuovo della questione e, quindi, la sua inammissibilità in questa sede.

Nessun rilievo è svolto, poi, nella memoria sia quanto all’inammissibilità ulteriormente rilevata dalla relazione a proposito del quarto motivo, sia quanto all’inadeguatezza del terzo motivo.

p. 3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

La ragione di inammissibilità esimerebbe dal prendere posizione sulla questione di nullità ed inesistenza della notifica del ricorso, per essere stato esso notificato al de cuius. Tuttavia, al riguardo, i resistenti vanno rinviati per la dimostrazione della infondatezza della loro eccezione a Cass. sez. un. n. 15783 del 2005, la cui lettura evidenzierebbe che la costituzione dei qui resistenti ed eredi ha sanato ex tunc la nullità (che era riferibile al ricorso, piuttosto che della sua notificazione).

p. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese ai resistenti, liquidate in Euro cinquemiladuecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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