Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9102 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33550-2018 proposto da:

D.V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5626/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. D.V.F. proponeva nei confronti di Equitalia Sud spa ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’iscrizione di ipoteca da parte di EQUITALIA Sud spa ai sensi del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 77, su alcuni beni immobili ed sul diritto di usufrutto, a seguito del mancato pagamento di alcuni carichi fiscali, facenti parte di un fondo patrimoniale.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso riducendo gli importi posti a base dell’iscrizione ipotecaria considerando tuttavia legittima l’iscrizione sul fondo patrimoniale.

3. La sentenza veniva separatamente impugnata sia dal contribuente che da dall’Agenzia delle Entrate, intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riuniti gli appelli, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate rigettava le eccezioni e le difese svolte dal contribuente in quanto non erano state fatte valere con l’appello incidentale e non si pronunciava sull’appello proposto da D.V.F.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendosi la CTR pronunciata sull’appello proposto dal contribuente.

1.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 339 e 345 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, si sostiene che l’Agenzia, avendo spiegato nel giudizio originariamente pendente tra il contribuente e Equitalia Sud, intervento adesivo dipendente, non era legittimata a proporre appello alla sentenza, in mancanza di appello proposto da Equitalia Sud spa. Per altro verso l’Agenzia con l’atto di appello ha fatto valere difese proprie in violazione del divieto di eccezioni e/o domande nuove in appello.

1 3 Con il terzo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dall’eccezione di inammissibilità dell’appello.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, del codice cit., che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).

2.2 n contribuente aveva proposto appello principale alla sentenza della CTP per i motivi inerenti alla infondatezza dell’iscrizione ipotecaria su beni facenti parte del fondo patrimoniale, che, in ossequio al principio di autosufficienza,

sono stati riportati nel ricorso per cassazione, i giudici di

appello hanno completamente omesso di esaminare l’appello proposto dichiarando peraltro inammissibili le eccezioni e difese svolte dal d.V.F. nel giudizio introdotto dall’atto di appello dell’Agenzia per non avere il contribuente proposto appello incidentale.

3. Il secondo e il terzo motivo da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione sono infondati.

3.1 L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel giudizio promosso da contribuente nei confronti del concessionario avente ad oggetto la legittimità dell’iscrizione ipotecaria su tributi erariali allo scopo di individuare gli importi dei tributi erariali iscritti a ruolo.

3.2 L’intervento dell’ente impositore, funzionale a far valere un proprio diritto avendo il contribuente con il proprio ricorso contestato il quantum della pretesa fiscale, deve qualificarsi come intervento adesivo autonomo o litisconsortile.

Pertanto Agenzia delle Entrate, avendo assunto nel giudizio di primo grado la qualità di parte ed essendo risultata soccombente in quanto la CTP aveva escluso gli importi riferiti in due avvisi di accertamento, aveva autonoma legittimazione ad appellare la sentenza, secondo l’orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.1671/2015, 13954/2006).

3.3 Nell’impugnare la sentenza l’Amministrazione non ha proposto domande ed eccezioni nuove ma si è limitata a censurare la decisione dei giudici di prime cure che avevano ridotto l’ammontare dell’imposta iscritta a ruolo.

4. In accoglimento del primo motivo l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione per l’esame delle questioni oggetto dell’atto di appello e la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA