Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9102 del 07/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16053-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA N1/A, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TIZIANA PANE;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11155/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di P.F. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11155/31/2014, depositata in data 18/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di preavviso di fermo amministrativo e delle correlate cartelle di pagamento emesse per vari tributi (IRPEF, IRAP, IVA, Registro, Tasse automobilistiche), asseritamente non notificate, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame di Equitalia Sud, per mancata notifica nei termine semestrale di legge dell’atto al contribuente, in quanto la notifica a mezzo del servizio postale, da parte dell’appellante, non era andata a buon fine, avendo il difensore domiciliatario del contribuente trasferito lo studio, senza che tale variazione risultasse annotata all’Albo degli Avvocati, ma il notificante aveva l’onere di “accertarsi dell’effettività del domicilio presso cui viene richiesta la notificazione, provvedendo, ove necessario, nei termini a rinnovarla nel nuovo domicilio prima della scadenza dei termini”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con i due motivi, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, che la C.T.R. abbia ritenuto nuda la notifica dell’atto di appello effettuata dal concessionario presso il domiciliatario in primo grado del contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, e che da ciò abbia fatto discendere l’inammissibilità dell’appello senza avere ordinato la rinnovazione della sua notifica, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 17 e artt. 291, 350 e 359 c.p.c..

2. Le due censure sono infondate.

Risulta dagli atti che la concessionaria appellante, con nota del 6/10/2014, depositava copia dell’atto di appello notificato al contribuente appellato presso domicilio eletto in primo grado, atto restituito in quanto il domiciliatario risultava trasferito, malgrado non fosse stata annotata alcuna variazione di indirizzo all’Albo degli Avvocati, e che, all’udienza del 15/12/2014, non essendosi l’appellato costituito, lo stesso appellante chiedeva termine per il rinnovo della notifica dell’atto di appello.

Questa Corte (Cass.6547/2008) ha affermato che “se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame” (principio affermato in una fattispecie in cui a prima notificazione non si era perfezionata a causa dell’avvenuto trasferimento dei difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante, in quanto alla data della notificazione o studio indicato sull’avviso degli avvocati risultava ancora ubicato al precedente indirizzo).

Le S.U. (Cass.17352/2009) hanno successivamente chiarito che “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini dei rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (conf. Cass. 18074/2012).

In ultimo, le stesse S.U. (Cass. 14594/2016) hanno precisato ulteriormente che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

Nella specie, correttamente, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto l’appellante, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non andata a buon fine la prima notifica, dell’aprile 2014, non vi aveva provveduto tempestivamente, attendendo l’udienza del dicembre 2014 per chiedere semplicemente al giudice una rimessione in termini.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA