Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9101 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13693-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2286/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il

25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.M. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2286/14/2014, depositata in data 25/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso a fini di recupero di imposta di Registro relativamente ad un atto registrato nell’anno 2010, avente ad oggetto cessione di quote di partecipazione di una società da parte dei due soci ad altri due soggetti, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, stante la ritenuta unicità dell’atto di cessione.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21 essendo pacifico che con un unico atto erano state trasferite due distinte quote di partecipazione sociale, per avere la C.T.R. ritenuto che l’atto di cessione di più quote fosse assoggettabile ad unica imposta laddove, essendosi in presenza di atto plurimo contenente più disposizioni, ognuna di questa doveva essere assoggettata a tassazione separatamente.

2. Il motivo è manifestamente fondato, alla luce del principio, affermato, anche di recente, da questa Corte (Cass. n. 22899 del 29/10/2014; ed, in termini, Cass. n. 19245 del 11/09/2014; Cass.27420/2016) per cui “in tenga di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 1, poichè non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del citato art. 21, comma 2 ad un’unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell’art. 2252 c.c., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa ia sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione; cui demanda di provvedere anche sulle spese dei presente giudizio di legittimità,

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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