Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9101 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, (ud. 21/12/2018, dep. 02/04/2019), n.9101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo rel. Consiglie – –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9832/2014 proposto da:

Cooperativa Costruzioni – Società Cooperativa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Flaminia n. 213, presso lo studio dell’avvocato Bava Raffaele,

rappresentata e difesa dagli avvocati Berti Carlo, Facinelli

Roberto, giusta procura a margine del ricorso e procura in calce

alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona del curatore

Dott.ssa C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Antonio Bertoloni n. 19, presso lo studio dell’avvocato Farenga

Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nassetti

Carla, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2018 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

1. – Cooperativa Costruzioni soc. coop. si insinuava tempestivamente in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 5, nel fallimento (OMISSIS) s.r.l. per l’importo di Euro 846.725,07 in linea capitale e per quello di Euro 68.474,72 a titolo di interessi: faceva così valere il credito per l’esecuzione delle opere previste in un contratto di appalto, relativo la costruzione di un edificio, stipulato con la società fallita. Poichè il giudice delegato escludeva la nominata prelazione, la società proponeva opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo.

Il Tribunale di Bologna respingeva l’opposizione osservando come il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751 bis, n. 5 cit. fosse operante riguardo al credito per compensi di appalto d’opera.

2. – Il decreto del Tribunale è stato impugnato per cassazione dalla Cooperativa Costruzioni con un ricorso articolato in tre motivi, trattati unitariamente. Resiste con controricorso la curatela fallimentare.

3. – La ricorrente deduce anzitutto la violazione o falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 5 e degli artt. 3, 35 e 45 Cost..

Oppone, poi, la violazione o falsa applicazione della L. n. 98 del 2013, art. 82, n. 3 bis e dei nominati artt. 3,35 e 45 Cost..

Denuncia infine l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

4. – Fissata l’odierna adunanza camerale, la ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia.

L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento.

Le spese di giudizio possono compensarsi, avendo riguardo alla condotta processuale del fallimento controricorrente, che non ha contrastato la richiesta del rinunciante avente ad oggetto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio e dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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