Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9101 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, (ud. 21/12/2018, dep. 02/04/2019), n.9101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo rel. Consiglie – –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9832/2014 proposto da:
Cooperativa Costruzioni – Società Cooperativa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Flaminia n. 213, presso lo studio dell’avvocato Bava Raffaele,
rappresentata e difesa dagli avvocati Berti Carlo, Facinelli
Roberto, giusta procura a margine del ricorso e procura in calce
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona del curatore
Dott.ssa C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Antonio Bertoloni n. 19, presso lo studio dell’avvocato Farenga
Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nassetti
Carla, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/12/2018 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
La Corte:
Fatto
OSSERVA
1. – Cooperativa Costruzioni soc. coop. si insinuava tempestivamente in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 5, nel fallimento (OMISSIS) s.r.l. per l’importo di Euro 846.725,07 in linea capitale e per quello di Euro 68.474,72 a titolo di interessi: faceva così valere il credito per l’esecuzione delle opere previste in un contratto di appalto, relativo la costruzione di un edificio, stipulato con la società fallita. Poichè il giudice delegato escludeva la nominata prelazione, la società proponeva opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo.
Il Tribunale di Bologna respingeva l’opposizione osservando come il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751 bis, n. 5 cit. fosse operante riguardo al credito per compensi di appalto d’opera.
2. – Il decreto del Tribunale è stato impugnato per cassazione dalla Cooperativa Costruzioni con un ricorso articolato in tre motivi, trattati unitariamente. Resiste con controricorso la curatela fallimentare.
3. – La ricorrente deduce anzitutto la violazione o falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 5 e degli artt. 3, 35 e 45 Cost..
Oppone, poi, la violazione o falsa applicazione della L. n. 98 del 2013, art. 82, n. 3 bis e dei nominati artt. 3,35 e 45 Cost..
Denuncia infine l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
4. – Fissata l’odierna adunanza camerale, la ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia.
L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento.
Le spese di giudizio possono compensarsi, avendo riguardo alla condotta processuale del fallimento controricorrente, che non ha contrastato la richiesta del rinunciante avente ad oggetto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il giudizio e dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019