Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9100 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. III, 20/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4207/2009 proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell’avvocato MARINI

BALESTRA Andrea Stefano, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUDOVISI FABIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S. (OMISSIS), P.A.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 309/2008 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il

31/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. P.P. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 31 marzo 2008, con la quale il Tribunale di Pavia ha accolto l’opposizione proposta da S. e P.A. contro un precetto per rilascio loro intimato dalla ricorrente.

Gli intimati non hanno resistito.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma che, pure abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, disciplinava la proposizione del ricorso avvenuta anteriormente all’entrata in vigore di detta legge.

Infatti, l’illustrazione del primo motivo – deducente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., e segg. – non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre quella del secondo motivo – deducente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia con conseguenti errore di applicazione dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 617 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), non si conclude con un quesito di diritto per il vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e non si conclude e comunque non contiene il momento di sintesi espressivo della c.d.

chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c.”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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