Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9100 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32605-2018 proposto da:

COMUNE DI SPOLETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO MARANGONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI MIRIANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

DANIELA ANZIANO, DARIO BOTTURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia avverso l’avviso di accertamento ICI con la quale veniva richiesto alla contribuente dal Comune di Spoleto il pagamento della somma di Euro 25.338 dovuta per omesso versamento dell’ICI, relativa all’anno di imposta 2010, per il possesso di due immobili.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo sottoposti ad ICI i soli locali ubicati in Piazza Campello ove si svolgeva attività commerciale.

3. La sentenza veniva impugnata sia dall’Ente previdenziale che dal Comune e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale dell’Umbria respingeva l’appello dell’Ente territoriale e accoglieva l’appello incidentale dell’Inps ritenendo entrambi gli immobili esenti, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), dall’imposizione ICI.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Spoleto affidandosi a due motivi. L’Inps si è costituita depositando controricorso nonchè memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), e dell’art. 14 disposizioni preliminari al codice civile in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello, con riferimento all’immobile, ubicato in (OMISSIS) (Convitto ex Inpdap) erroneamente dato la preminenza all’accatastamento del bene e non alla situazione di fatto e conseguentemente per non aver rilevato che l’immobile veniva utilizzato dall’Inps con modalità in parte commerciali.

1.1.Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), e dell’art. 14 disposizioni preliminari al codice civile in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere, con riferimento all’immobile sito alla (OMISSIS) (ex convitto femminile di Spoleto) erroneamente riconosciuto l’esonero dal pagamento ICI nonostante il compendio immobiliare fosse inutilizzato da lungo tempo.

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 La norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett.i), è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi, e precisamente, per quanto in questa sede interessa: a) L. 2 dicembre 2005, n. 248 (di conversione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203), che ha inserito nel D.L. convertito, art. 7, il comma 2 bis del seguente tenore testuale: ” l’esenzione disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett.i), si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse”; b) L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 2, comma 133, che, a sua volta, ha aggiunto, in fine al comma 2 bis cit., il seguente periodo: ” con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni di imposta”; c) D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39 (convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248), specificamente rubricato modifica della disciplina di esenzione dall’ICI, che, infine, ha sostituito il riprodotto testo originario del comma 2bis con il seguente:” l’esenzione disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.

2.2 Con riferimento all’avverbio “esclusivamente” la Circolare ministeriale del 26.1.2009 nr 2 /DF ha chiarito che un’attività o è commerciale o non lo è non essendo possibile individuare una terza categorie sicchè tale inciso deve essere riferito non alla natura dell’attività, ma alle specifiche modalità di esercizio di tale attività; in sostanza le attività svolte negli immobili non dovrebbero essere disponibili sul mercato oppure dovrebbero essere svolte per rispondere a bisogni rilevanti che non sono sempre soddisfatti dalle strutture pubbliche nè dagli operatori privati commerciali.

2.3 Ciò premesso, risultando pacifico il presupposto soggettivo per poter usufruire dell’esenzione costituito dalla natura non commerciale dell’ente, la contestazione è sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e cioè che l’immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento di una delle attività tassativamente elencate dalla norma e che dette attività non debbano essere gestite con modalità commerciali.

2.4 Orbene la finalità assistenziale dell’immobile risulta un dato fattuale acquisito nei giudizi di merito; i locali infatti, secondo quanto ricostruito in sentenza sulla scorta della documentazione prodotta sono destinati gli studenti che alloggiano presso il Convitto ex Inpdap coerentemente con i compiti di natura socio assistenziale dell’Istituto nei confronti dei figli degli iscritti alle Gestioni Previdenziali ex Inpdap.

2.5 II motivo del ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza in quanto la CTR fonda il proprio convincimento circa la sussistenza della causa di esonero sulla attività effettivamente svolta e solo ad abundantiam viene precisato la situazione di fatto trova corrispondenza con la classificazione catastale dell’immobile inquadrato sotto la categoria B1 ossia ” Collegi e Convitti”.

2.6 Per quanto concerne l’altro profilo del motivo che fa leva sull’attività commerciale va rilevato che è onere del contribuente dimostrare l’esistenza in concreto dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poichè di tipo assistenziale) non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche a base dell’esenzione.

2.7 Sul punto si legge nella motivazione della sentenza quanto segue ” dalla documentazione prodotta dall’ente di previdenza risulta infatti che l’attività di mensa svolta presso i locali del “Convitto ex Inpdap ” è regolata da apposita Convenzione Inps/ il Colibrì soc. coop – ossia la società che gestisce il servizio mensa e che tale convenzione è stata stipulata al fine di consentire a determinate categorie di dipendenti di enti istituzionali presenti sul territorio di usufruire del servizio mensa alle stesse tariffe agevolate (allegate alla convenzione) “richieste dall’Inps gestione pubblica in occasione di eventi a favore delle convittrici e dei convittori e nei periodi dell’anno nei quali presso la struttura di Spoleto si tengono corsi di formazione per i dipendenti Inps”, servizio di mensa da svolgere sino ad un numero massimo di 50/ unità/giornaliere che potranno usufruire del servizio dopo le ore 14.00 e fino alle ore 14.30 nei giorni da lunedì a venerdì. Il limitato numero dei fruitori, gli orari, le tariffe agevolate da applicare e i giorni stabiliti dalla convenzione ai dipendenti pubblici e degli istituti di credito ubicati nei pressi del Convitto sono un chiaro indice della finalità non commerciale dell’ente e priva di scopo di lucro, come potrebbe essere qualora il servizio fosse fruibile da una generalità indeterminata di soggetti, in orari diversi, con prezzi diversificati e non agevolati”

2.8 Si tratta di accertamenti in punto di fatto non censurabili in questa se non facendo valere un vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il motivo di ricorso formulato come violazione o falsa applicazione di legge mira in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

3. E’, invece, fondato il secondo motivo.

3.1 Data per pacifica la circostanza che nei locali siti in loc. (OMISSIS) e (OMISSIS) (ex convitto femminile di Spoleto) non fosse svolta, in concreto, alcuna attività di natura assistenziale, la CTR afferma che determinante ai fini dell’esenzione non è l’effettivo svolgimento dell’attività da parte dell’ente di diritto pubblico ma la destinazione del bene e la strumentalità del bene

3.2 L’assunto non è condivisibile.

3.3 In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli, immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto – esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore, e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (cfr. Cass. 3843/2013, nr 548572008 n. 18838/2 006, n. 10827/2005). 3.4 Sul punto la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che ” il mancato utilizzo effettivo dell’immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione di cui si discute, deve avere una “causa” che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all’esercizio delle attività protette: il giudice di merito, nel caso qui in esame, ha del tutto omesso questo accertamento manifestando la convinzione che il mancato utilizzo – peraltro supposto, per quanto poi si dirà – determini di per sè, astrattamente considerato e indipendentemente dalle ragioni che possano averlo provocato, un conseguente mancato riconoscimento dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Invece, pur essendo vero che la “destinazione” dell’immobile, per “prevalere” ai fini del riconoscimento dell’esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene.” (Cass. n. 20516/2016).

3.5 Nella fattispecie in esame il giudice di merito ha completamente omesso il doveroso accertamento sulle ragioni effettive del “mancato utilizzo” dell’immobile onde verificare se tale circostanza fosse o meno stata idonea ad incidere sulla destinazione dell’immobile.

4 In accoglimento del secondo motivo del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Regione Umbria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione Umbria, in diversa composizione, anche per regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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