Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9100 del 07/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9354-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1007/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, nei confronti di L.C.G. (che non resiste) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte nel 2002, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo e trattamento di fine rapporto; domanda basata sul contrasto – accertato con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C207/04 – tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis TUIR.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata di violazione di legge laddove la C.T.R. aveva ricompreso tra le somme dovute a titolo di rimborso le ritenute effettuate, non solo sul T.F.R. (come riconosciute dalla C.T.P.) ma su tutte le somme ricevute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (qualificate quale incentivo all’esodo) malgrado si trattasse, per come eccepito in appello, di domanda nuova non proposta con il ricorso introduttivo.

1.1. La censura, dalla lettura degli atti del giudizio così come riportati in ricorso, è fondata. Il contribuente, infatti, aveva richiesto unicamente l’applicazione dell’aliquota del 50% sulle somme erogate a titolo di trattamento di fine rapporto.

2. Con il secondo e con il terzo motivo, prospettanti violazione di legge, si censura la sentenza impugnata per avere statuito la spettanza del diritto alla tassazione agevolata, prevista per le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, anche sul T.F.R., erogato anticipatamente, senza valutare nel merito i fatti oggetto di controversia ed in primo luogo, l’assoluta carenza di prova al fine della dimostrazione che le ulteriori somme erogate fossero riconducibili all’istituto dell’incentivo all’esodo.

2.1. Le censure mosse con i due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome connesse, sono manifestamente fondate. Ed invero, a fronte della specifica contestazione mossa al riguardo dall’Agenzia delle entrate ed alla luce del principio consolidato per cui in tema di rimborso grava sul richiedente l’onere della prova, la C.T.R. non ha minimamente motivato sul punto, ovvero sulla certa riconducibilità delle somme richieste, ivi compreso il T.F.R., all’incentivo all’esodo quale quello previsto dal D.M. n. 158 del 2000.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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