Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9100 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 02/04/2019), n.9100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16320/2015 proposto da:

C.D., M.N., quali genitori delle minori

M.Y. e M.S., elettivamente domiciliati in Roma,

Corso Trieste n. 109, presso lo studio dell’avvocato Mondelli

Donato, rappresentati e difesi dall’avvocato Murgo Caterina, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MARCELLO Matera, che ha chiesto che la

Corte di Cassazione rigetti il ricorso con le conseguenze previste

dalla legge.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Bologna, con il decreto n. 40 del 17/02/2015, ha rigettato il reclamo proposto da C.D. e M.N. avverso il provvedimento definitivo del Tribunale per il Minorenni di Bologna che, facendo seguito al ricorso promosso dal P.M. ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., li ha dichiarati decaduti dalla potestà sui figli Y. (nata il (OMISSIS)) e S. (nata il (OMISSIS)), nominando tutore provvisorio il Servizio sociale affidatario fino alla definitiva pronuncia del Giudice tutelare competente; ha disposto il collocamento dei minori presso idonea famiglia o famiglie; ha mandato al tutore per la regolamentazione dei rapporti con i familiari con ogni facoltà (di non avvisarli e/o sospenderli se disturbanti).

Secondo il giudice del gravame nessun elemento nuovo era intervenuto, idoneo a modificare il quadro che aveva portato all’adozione del provvedimento, unico idoneo a garantire una situazione di stabilità, affettiva e non solo, ai minori.

Il provvedimento è stato impugnato congiuntamente dai genitori con due mezzi.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza interlocutoria depositata il 14/3/2018 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo; acquisita una relazione tematica a cura dell’Ufficio del Massimario il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione camerale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., che ha attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi (Cass. n. 23633 del 21/11/2016, Cass. n. 4099 del 20/02/2018).

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 336 c.c., u.c., che impone la assistenza del difensore a favore dei genitori e dei minori, nei procedimenti contemplati dalla norma.

I ricorrenti sostengono che il procedimento è da ritenersi nullo: a tal fine affermano che nel corso del primo grado del procedimento nè i genitori, nè i minori risultavano assistiti da un difensore e che in sede di reclamo loro erano stati assistiti da un difensore, ma nessuno era intervenuto per i minori, nè un tutore provvisorio, nè un difensore all’uopo nominato.

2.2. Il primo motivo è in parte inammissibile per la genericità della doglianza ed in parte infondato.

2.3. Giova premettere che il procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale fa riferimento, rispettivamente in ordine alla causa petendi ed al petitum, ad una condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio ed ha ad oggetto l’emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. da 330 a 335 c.c. Detto procedimento contempla espressamente il pubblico ministero tra i legittimati al relativo promovimento e ne disciplina la partecipazione (art. 336 c.c., comma 1).

Prevede infine che i genitori ed il minore siano assistiti da un difensore.

2.4. Ciò posto va osservato, innanzi tutto che i ricorrenti non hanno esplicitato se la questione afferente alla mancata difesa tecnica prospettata con riferimento al primo grado, sia stata posta al giudice del gravame ed in che termini, nè hanno illustrato le specifiche ragioni della censura.

In proposito va osservato che in primo grado i ricorrenti avevano anche la rappresentanza dei minori – non risultando segnalata e/o accertata una situazione di conflitto di interessi in concreto, quanto meno alla stregua del motivo (cfr. Cass. n. 8100 del 21/4/2015; Cass. n. 7478 del 31/3/2014) – di guisa che l’assenza del difensore tecnico per tutti i componenti del nucleo familiare appare come la conseguenza della personale scelta dei genitori di non partecipare formalmente al procedimento mediante la costituzione, atteso che solo in tal caso avrebbero dovuto munirsi del difensore, in applicazione dell’invocato art. 336 c.c., u.c., potendo avvalersi peraltro, in presenza dei presupposti di legge, anche del patrocinio a spese dello Stato.

2.5. Con riferimento al secondo grado, invece, quanto sostenuto dei ricorrenti non trova riscontro negli atti, atteso che i medesimi, costituitisi, erano assistiti da un legale; inoltre non risulta accertata una situazione di conflitto di interessi in concreto con i minori, ai quali era stato già nominato un tutore in via provvisoria con il provvedimento di primo grado.

Inoltre, va considerato che la partecipazione del Pubblico Ministero ha assolto al compito di tenere presente proprio il superiore interesse della prole, stante il preminente diritto dei minori ad una crescita sana ed equilibrata (in tema, Cass. n. 3529 del 21/2/2004).

Va altresì osservato che il procedimento si è svolto nella ampia considerazione degli interessi dei minori anche nella iniziale prospettiva di concreti progetti che consentissero il ricongiungimento con la famiglia di origine.

2.6. Si può concludere, quindi, che in concreto nessuna menomazione del diritto di difesa vi sia stato, poichè il sistema, con la vigilanza istituzionale del Pubblico Ministero, ha garantito la cura di quell’interesse, salva la decisione di intervenire per rappresentare fatti e considerazioni autonome, riservata al tutore.

2.7. Tali conclusioni sono rafforzate, e non smentite, dal raffronto tra la disciplina che caratterizza il procedimento di cui all’art. 336 c.c., oggetto del presente giudizio, e quella prevista dalla L. 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo vigente ratione temporis, come riformata nel 2001) in tema di adozione.

Invero, la differenza tra i due procedimenti risiede nel fatto che quello per l’adozione espressamente detta all’art. 10, comma 2, “All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.”, così prevedendo sia l’invito ai genitori o, in mancanza, ai parenti a nominare un difensore, sia l’informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d’ufficio, sia la puntualizzazione che la partecipazione agli accertamenti è consentita a tali soggetti con l’assistenza del difensore.

Il dettato dell’art. 336 c.c., invece, non contempla alcuna di tali previsioni, di guisa che la difesa tecnica, in tale modello procedimentale uniforme, è solo eventuale ed è rimessa alla libera scelta delle parti, senza alcuna imposizione di difesa d’ufficio.

A conferma va osservato che non si può ritenere che le previsioni sulla difesa tecnica e d’ufficio siano implicitamente contenute nell’ultimo comma dell’art. 336 cit.: va rimarcato infatti che questo procedimento si applica ad una pluralità molto articolata e sfumata di provvedimenti finali (ad es. artt. 318,320 e 334 c.c. ecc.) che non condividono la gravità di quello tratteggiato dalla L. n. 184 del 1983 (artt. 8 e 10) e sono assai distanti dal quel modello e dagli effetti che possono conseguire a quella procedura; a ciò va aggiunto che la partecipazione del Pubblico ministero garantisce la funzione di vigilanza istituzionale; infine va considerato che la nomina ufficiosa del difensore prevista dalla L. n. 184 del 1983 risulta del tutto eccentrica rispetto alla disciplina civilistica ordinaria.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.c..

I ricorrenti sostengono che nel caso in esame non sussistevano le condizioni per la declaratoria di decadenza e che non ricorrevano ipotesi di violazione e trascuratezza di doveri ricompresi nel disposto delle norme ex art. 320 e 324 c.c., ovvero di abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio dei minori. Si dolgono del mancato avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte dei Servizi sociali e, riferendo del giudizio non positivo formulato da questi ultimi – che avevano evidenziato la impossibilità a formulare un progetto di sostegno, in quanto i genitori si mostravano “non collaboranti e fortemente ostacolanti” – sostengono che erano stati i Servizi sociali ad avere un comportamento allontanante, non avendo provveduto a delineare un programma di interventi mirati al compiuto inserimento sociale dei genitori e lamentano l’assenza di aiuti e sostegni.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè assertivo e contraddittorio.

Invero, da un lato, prospetta in modo aspecifico la mancanza dei presupposti per l’adozione del provvedimento ablativo e, dall’altro critica i comportamenti dei Servizi sociali, sostenendo che non avrebbero fatto nulla per supportare l’inserimento sociale dei genitori ed il recupero delle capacità genitoriali, riconoscendo così implicitamente l’esistenza delle carenze genitoriali che avevano condotto all’adozione del provvedimento impugnato: a ciò va aggiunto che l’interesse dei minori è invocato in modo del tutto astratto e non circostanziato.

4.1. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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