Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 910 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 20/01/2021), n.910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16262/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Barone,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2447/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2447/2019 depositata il 7-5-19, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da S.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale proposta dal cittadino straniero. La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso di primo grado fosse stato proposto oltre il termine di 15 giorni, previsto per l’impugnativa stante la pronuncia amministrativa di manifesta infondatezza, in conformità a quanto statuito dal Tribunale.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: (i) con il primo motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, lamentando la violazione del dovere di cooperazione ufficiosa, con richiami alla giurisprudenza di questa Corte, e del principio dell’onere probatorio attenuato; (ii) con il secondo motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7 8 e 11, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere il suo racconto smentito da elementi di segno contrario; (iii) con il terzo motivo la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte d’appello deciso in modo corretto, negando la protezione sussidiaria, in quanto dalle notizie diffuse su siti affidabili, quali quelli del Ministero degli Esteri e di Amnesty International, emerge un allarmante e desolante quadro per la tutela di diritti inviolabili dell’uomo e per la violenza indiscriminata ivi esistente; (iv) con il quarto motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’art. 2 Cost. e dell’art. 3CEDU, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria senza specifica motivazione.

2. Il Collegio rileva preliminamente che il ricorso è inammissibile per difetto del requisito – prescritto dall’art. 365 c.p.c. – di specialità della procura. Si è andato consolidando nel tempo l’orientamento più restrittivo della giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Cass., ord., 24/07/2017, n. 18257; Cass., ord., 30/03/2018, n. 6070; Cass., ord., 11/10/2018, n. 25177; Cass., 2/07/2019, n. 17708; Cass., ord., 18/02/2020, n. 4069), al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione qualora – come nel caso all’esame – la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso – peraltro privo di timbro di congiunzione- con tale atto contenga espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali.

2.1. Nel caso di specie la procura non fa alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione e contiene espressioni incompatibili con le attività processuali del giudizio di cassazione (quali quelle di dare facoltà al difensore di chiamare in causa terzi, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari), difettando, pertanto, del requisito di specialità.

3. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

45. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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