Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9099 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. III, 20/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22383/2008 proposto da:

G.F. titolare della omonima ditta individuale

AUTOLAVAGGIO PINGUINO AZZURRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA 233, presso lo studio dell’avvocato MELE PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBUZZANI Lamberto, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EUROPRATO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio

dell’avvocato VERINO Mario Ettore, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAMPAGNI FRANCO BRUNO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

20.2.08, depositata il 05/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Paolo Mele (per delega avv.

Lamberto Albuzzani) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Franco Bruno Campagni che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. G.F., nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale Autolavaggio Pinguino Azzurro ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Europrato, avverso la sentenza del 5 marzo 2008, con la quale la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello da li proposto avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Prato in una controversia locativa inter partes.

La società intimata ha resistito con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per due gradate ragioni.

La prima è che parte ricorrente non ha impugnato l’unica fra le due rationes decidendi esposte dalla sentenza impugnata, che avrebbe dovuto impugnare, in quanto costituente la ragione del decidere assorbente.

La sentenza impugnata, infatti, ha deciso l’appello innanzitutto osservando che la censura proposta dall’appellante e qui ricorrente con l’atto di appello risultava inammissibile per difetto di specificità. Solo successivamente e del tutto superfluamente ha osservato che la censura era anche infondata.

Ora, parte ricorrente ha omesso di impugnare la statuizione di difetto di specificità dell’appello ed ha impugnato la seconda, che, in realtà, non avrebbe avuto l’onere di impugnare, perchè essa non rappresentava quella effettiva. Ciò, alla stregua del seguente principio di diritto: Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. sez. un. n. 3840 del 2007; in senso conforme: Cass. n. 13997 del 2007; e, con riferimento a decisione emessa in appello, Cass. n. 15234 del 2007, secondo cui: Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità dell’appello, abbia proceduto comunque all’esame del merito della domanda azionata, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare in sede di legittimità la motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata).

4. – Il ricorso, in ogni caso, sarebbe anche inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., atteso che l’unico motivo, deducente vizio di motivazione non si conclude e comunque non contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c., per quel che attiene al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (in termini, sul requisito dell’art. 366 bis c.p.c., in relazione a quest’ultimo vizio, si veda in tal senso Cass. sez. un. n. 20603 del 2007)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Al riguardo, il resistente ha presentato nota spese in cui espone la richiesta di riconoscimento di diritti di procuratore, che, però, non sono dovuti in cassazione, siccome opina una risalente e tuttora valida giurisprudenza di questa Corte (si veda, da ultimo, funditus, Cass. (ord.) n. 29577 del 2008, secondo cui: “Il D.M. di approvazione della tariffa forense, avendo natura di fonte regolamentare così come desumibile dalla legge di attribuzione della competenza al Consiglio Nazionale Forense, n. 1051 del 1957, deve essere interpretata alla luce dei parametri e all’interno dei limiti stabiliti dalla L. n. 794 del 1942, che escludono il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di Cassazione compreso il regolamento di competenza, nonostante l’istanza possa essere proposta anche da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromiladuecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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