Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9099 del 15/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9099 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 23595-2006 proposto da:
FALLIMENTO IADI & C SRL, P.I.00942150731, in persona del suo
curatore avv. Chiarelli Gianfranco, giusta autorizzazione del Giudice
Delegato del Tribunale di Taranto, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell’avvocato
CASTELLANA ORAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SAVITO TOMMASO, come da procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
RUGGIERI CARLO;
– intimato sul ricorso 26754-2006 proposto da:

45 3 0 2′

Data pubblicazione: 15/04/2013

RUGGIERI CARLO

C.F.RGGCRL47P24E986Y, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo
studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO, rappresentato e difeso
dagli avvocati DE GIORGIO MARIO, DE GIORGIO
FRANCESCO;

-controricorrente e ricorrente incidentale contro
FALLIMENTO IADI & C SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA INNOCENZO IX N.8, presso lo studio dell’avvocato
CASTELLANA ORAZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
SAVITO TOMMASO;

– controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 118/2006 della CORTE D’APPELLO di Lecce
sezione distaccata di TARANTO, depositata il 28/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/07/2012 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Fallimento IADI impugna la sentenza n. 118 del 2006 della Corte
d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha rigettato il suo
appello proposto avverso la sentenza del 2002 del Tribunale di
Taranto, che aveva accolto le domande proposte da Carlo Ruggierí nei
suoi confronti tendenti a ottenere l’arretramento a 5 metri dal confine
delle costruzioni erette sul terreno limitrofo, nonché il rilascio della
parte di terreno abusivamente occupata. /

r\,\\

Ric. 2006 n. 23595 sez. 52 – ud. 18-07-2012

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Il Fallimento si era difeso in primo grado, deducendo che i confini tra i
fondi non erano mai stati modificati; si trattava, quindi, di un’errata
interpretazione dei dati catastali.
2. La Corte territoriale, adita dal Fallimento, rigettava l’eccezione
preliminare avanzatali appellati circa inammissibilità dell’appello per

D’Aversa, qualificatosi come collega di studio del difensore
dell’appellato, ma in assenza di domiciliazione. Al riguardo, la Corte
riteneva sanata l’affermata nullità della notifica per effetto dell’avvenuta
costituzione dell’appellato, che si era anche difeso nel merito. La Corte
poi rilevava che: a) non era stata proposta dal Fallimento alcuna
questione di usucapione; b) la c.t.u. (mai contestata in prime cure)
aveva ricostruito lo stato dei luoghi in fatto e in diritto con atti e
mappe catastali allegate; c) il Fallimento non aveva mai “proposto
domanda in primo grado per la ricostruzione complessiva dei fondi”; d) i
trasferimenti relativi agli atti di provenienza erano tutti avvenuti a
misura: le misure erano riportate in atti ed allegata vi era la relativa
planimetria catastale; e) la dizione “a corpo” contenuta negli atti era
fatto dovuto «ad una “iralatizietcr (ben nota) degli atti notatili, che non ha
alcun significato concreto visto la precisazione dell’estensione dei confini con le
mappe catastali e quant’altro»; f) non vi era spazio per una “contestazione
reale delle risultanz e peritali visto che il c.t.u. ricostruendo la situazione degli atti…
ha ricostruito anche l’estensione del diritto delle singole proprietà».
3. Impugna tale decisione il ricorrente Fallimento che articola tre
motivi. Resiste con controricorso Carlo Ruggieri, che propone ricorso
incidentale. Resiste con controricorso al ricorso incidentale il
Fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ric. 2006 n. 23595 sez. 52 – ud. 18-07-2012

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essere stata la relativa notifica effettuata presso lo studio dell’avvocato

1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno
riuniti ai sensi dell’art. 335 cpc.
2. I motivi del ricorso principale.
2.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: «violazione del ptincipio della
difèsa, sancito dall’articolo 24 Costituzione; dell’articolo 2697 codice civile, in

948 e 950 codice civile e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c,; nonché
omessa, insufficiente contraddittoria motivazione risultante dal testo della sentenza
impugnata». Fin dalla sua costituzione in giudi7io il Fallimento aveva
affermato che i confini dei terreni non erano mai stati modificati e che
corrispondevano a quelli posti in essere dall’originario dante causa,
proprietario dell’unico fondo, Addolorata Russano, che ne donò una
parte (nel 1976) ai germani Ruggieri Carlo e Ruggieri Maria
Addolorata, vendendone poi (il 3 settembre 1981) la restante parte al
signor Domenico Fumino, dante causa della società oggi in Fallimento,
che l’acquistò il 24 aprile 1985. I trasferimenti furono effettuati a
corpo. I fratelli Ruggieri il 24 luglio 1981 divisero tra loro il terreno
ricevuto in donazione.
La c.t.u. disposta in primo grado aveva accertato che vi erano
divergenze tra le mappe catastali e lo stato dei luoghi (peraltro
espressamente indicate persino nell’atto di divisione dei germani
Ruggieri), ma invece di rispondere al quesito posto circa la
«determinazione dell’estensione dei fondi» alla luce dei rispettivi atti di
acquisto, si era limitata a confrontare lo stato di fatto dei fondi con le
mappe catastali, così ricostruendo il confine “senza alcuna misurazione
dell’originario fondo”. Era, quindi, necessario determinare l’esatto confine
tra i due fondi a seguito della donazione ed individuare quale fosse il
confine effettivamente voluto dalla donante e di conseguenza
l’effettivo confine con il fondo poi acquistato dalla IADI. Occorreva,
Ric. 2006 n. 23595 sez. 52 – ud. 18-07-2012

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relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione degli articoli

quindi, effettuare una misurazione dell’effettiva estensione del terreno
originario, così da determinare in base agli atti l’estensione degli attuali
fondi. A tal fine sarebbe stata utile la prova testimoniale dedotta, il cui
rigetto determinava la violazione dell’articolo 24 della Costituzione e
dell’articolo 2697 codice civile. Trattandosi di azione di regolamento

soltanto in mancanza di altri elementi. Vi sarebbe poi vizio di
motivazione sulle risultanze della c.t.u., che “aveva omesso di individuare i

confini in questione, così come voluti dalla dante causa Russano, sia nell’atto di
donazione del1976, sia nell’atto di vendita del 1981 al Fumino”.
2.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli
articoli 948 e 950 codice civile, nonché degli articoli 1537 e 1528
codice civile, inapplicabili questi ultimi alla donazione di beni immobili.
Vizi di motivazione. Sostiene il ricorrente Fallimento che l’atto di
donazione per sua natura è inconciliabile con trasferimento fatto “a
misura”, posto che la donante aveva già delimitato la proprietà donata
(e di conseguenza la restante), in modo diverso da quello risultante
dalle mappe catastali.
2.3 – Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 873 codice civile e dell’articolo 26-ter del
regolamento edilizio comunale; vizi di motivazione. La ricostruzione
degli effettivi confini tra i terreni avrebbe portato ad arretrare la linea
dalla quale misurare la distanza del fabbricato IADI, che sarebbe così
risultata conforme alla normativa del regolamento edilizio Ma, in ogni
caso, la Corte territoriale era incorsa in errore avendo calcolato il
distacco dal confine dalla sporgenza del primo piano, che costituiva
invece “una .sporgenza architettonica” al di fuori della proiezione verticale
del fabbricato. L’articolo 26-ter del regolamento edilizio comunale
disponeva invece che il distacco tra i confini è «la distanza tra la
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dei confini, il giudice avrebbe dovuto far riferimento ai confini catastali

proiezione de/fabbricato, misurata dal punto di massima sporgenza e la linea di
confine, con ciò escludendo dal computo

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