Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9099 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. I, 15/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1465/2009 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 71, presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI Alessandro, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 27787/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 29/10/08, depositata il 21/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “che l’avv. Alessandro Marchetti ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte 21 novembre 2008, n. 27787, nel giudizio proposto da S. G. contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella parte in cui non ha disposto la distrazione delle spese in suo favore; che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Osservato:

che l’errore denunciato è emendabile con la procedura sollecitata apparendo la dedotta omissione ascrivibile a mero errore (tra le tante Cass. n. 2391 del 2009; n. 7538 del 2008), essendo stata formulata nel ricorso l’istanza di distrazione delle spese;

che, in accoglimento del ricorso, la sentenza andrà pertanto corretta nel senso che nel dispositivo devesi leggere “distrae le spese in favore dell’Avv. Alessandro Marchetti”;

che, pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p.2. – Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi la sentenza di questa Corte in data 21 novembre 2008, n. 27787, nel giudizio proposto da S.G. contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel senso che nel dispositivo devesi leggere “distrae le spese in favore dell’Avv. Alessandro Marchetti”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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