Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9099 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8985-2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO

ORFEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1517/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.A. ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato “atto di costituzione”) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. del Veneto – nella controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento portante IRPEF per l’anno di imposta 2009 – in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia, aveva riformato la decisione di primo grado (favorevole al contribuente), rilevando la tardività della dichiarazione integrativa e ribadendo l’impossibilità della correzione degli errori in sede contenziosa non trattandosi nella specie di meri errori formali.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, – è fondato alla luce del principio, di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 13378/2016), secondo cui in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.

2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio a diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi ed a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese di questo giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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