Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9098 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. III, 20/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3901/2008 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA

D’ARBOREA 30, presso lo studio legale CARTONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANGELONI Angelo, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 717/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/2/01, depositata il 06/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. C.M. ha proposto ricorso per cassazione contro A.E. avverso la sentenza del 6 marzo 2007, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello da lui proposto contro la sentenza parziale, con cui il Tribunale di Viterbo aveva affermato la propria competenza per materia e contro quella dello stesso Tribunale che aveva successivamente definito il merito in una controversia locativa introdotta nei suoi confronti dall’ A. per il pagamento di canoni locativi.

L’intimato A. non ha resistito.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso prospetta come unico motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 8 cod. proc. civ. e del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 135, nonchè omessa ed illogica motivazione ed impugna con esso la sentenza della Corte capitolina sul punto in cui ha ritenuto priva di pregio l’eccezione di incompetenza per materia disattesa dal Tribunale con la sentenza parziale, riproposta come motivo di appello dal qui ricorrente.

Il motivo, in sostanza, censura la decisione con cui la Corte d’Appello, ritenendo ammissibile l’appello contro la sentenza parziale affermativa della Competenza, ha considerato corretta tale affermazione di competenza.

L’esame della fondatezza del motivo è preclusa, perchè esso evidenzia una situazione che dovrebbe comportare da parte della Corte, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., la cassazione parziale della sentenza impugnata senza rinvio sul punto, sulla base del rilievo da parte della Corte che l’appello si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile in quanto la sentenza parziale affermativa della competenza, quale sentenza pronunciata soltanto sulla competenza, avrebbe dovuto impugnarsi con il mezzo di impugnazione del regolamento di competenza, giusta l’art. 42 c.p.c..

La Corte capitolina, viceversa, ha considerato ammissibile l’appello contro la sentenza parziale sulla competenza unitamente a quella definitiva del merito, trattando la prima – evidentemente (la sentenza non lo dice, ma è giocoforza pensarlo) – come sentenza su cui il mezzo esperibile era l’appello ed esso era stato differito al momento dell’appello della sentenza definitiva, cioè era stato oggetto di riserva di appello.

La violazione dell’art. 42 c.p.c., da parte della Corte territoriale evidenzia una situazione in cui il processo d’appello non poteva aver luogo sulla sentenza parziale e dunque non poteva proseguire.

Tanto dovrebbe essere rilevato dalla Corte e comportare la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata sul punto in cui ha deciso sull’appello avverso la sentenza parziale affermativa della competenza, ferme restando le statuizioni sull’appello avverso la sentenza definitiva, che in alcun modo sono state censurate con il ricorso”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria di parte ricorrente non replica efficacemente.

Infatti, si limita a rilevare di non avere lamentato che la Corte d’Appello abbia ritenuto ammissibile l’appello, ma in tal modo dimostra di non conoscere il significato del potere, evocato dalla relazione ed esercitabile d’ufficio dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c..

In secondo luogo, là dove evoca gli istituti dell’art. 340 c.p.c. e art. 279 c.p.c., comma 2, nn. 1 e 4, non considera la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Cass. n. 24681 del 2006), secondo cui la sentenza non definitiva, con la quale il giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la propria competenza, è impugnabile esclusivamente ed immediatamente con il regolamento necessario di competenza, nei modi e nei termini di cui all’art. 47 cod. proc. civ.; pertanto, l’appello proposto contro tale sentenza, al pari di quello avanzato contro la decisione definitiva a seguito di riserva di impugnazione differita, è inammissibile, e tale inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, la quale (del resto, con il pieno avallo della dottrina) nega cittadinanza giuridica alla riserva d’impugnazione con riferimento alla sentenza parziale affermativa della competenza, individuando come unico mezzo di impugnazione il regolamento ai sensi dell’art. 42 c.p.c.”.

La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata senza rinvio – ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c. – sul punto in cui ha deciso sull’appello avverso la sentenza parziale affermativa della competenza, perchè l’appello era inammissibile avverso di essa.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 382 c.p.c., cassa senza rinvio la sentenza impugnata sul punto in cui ha deciso sull’appello avverso la sentenza parziale del giudice di primo grado affermativa della competenza, perchè l’appello non poteva essere proposto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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