Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9098 del 15/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9098 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26502-2011 proposto da:
CAPPELLO ANTONINO CPPNNN48R11C351F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI VAL FIORITA 90, presso lo studio
dell’avvocato LILLI FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CANNISTRARO MAURIZIO, giusta procura a margine
del ricorso;
-ricorrente-

cormv
GUARINO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EMANUELE FILIBERTO 257, presso lo studio dell’avvocato
TURCO MARIA LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato
RACIOPPO PASQUALINO, giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 15/04/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 346/2011 del TRIBUNALE di SIRACUSA Sezione Distaccata di AVOLA dell’11.4.2011, depositata 1’1/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

l’improcedibilità del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
COSTANTINO FUCCI che nulla osserva che si riporta alla relazione
scritta.

Ric. 2011 n. 26502 sez. M2 – ud. 19-03-2013
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Maurizio Cannistraro che ha chiesto

r.g. n26052.11

La Corte,
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c in atti,con la quale è stato proposto dichiararsi il
ricorso improcedibile ex art. 369 c.p.c.,per omessa allegazione,unitamente alla copia

dist. di Avola, della relazione di notificazione della stessa,che nel ricorso si era riferito essere
avvenuta in data 7.9.2011,tuttavia allegando una copia autentica della sentenza medesima,
priva di relazione di notifica;
esaminata la memoria difensiva del ricorrente,nella quale si è precisato che la mancata
allegazione al ricorso di tale relata di notifica era giustificata dalla circostanza che la
notificazione stessa,in quanto eseguita presso la parte personalmente,a fini esecutivi,e non
presso il difensore domiciliatario agli effetti dell’art. 326 c.p.c.,non sarebbe stata rilevante
agli effetti della decorrenza del termine per impugnare,per cui si era ritenuto sufficiente
allegare la semplice copia autentica rilasciata dalla cancelleria;
ritenuto che tale,documentata, giustificazione comporti una rimeditazione della proposta di
definizione contenuta nella relazione preliminare e che,per il resto,le tematiche dedotte nel
ricorso non si palesino di evidenza decisoria tale da consentirne la definizione in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
P. Q.M.
Rinvia il giudizio alla pubblica udienza e dispone rimettersi gli atti alla seconda sezione.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2013.

autentica dell’ impugnata sentenza,pubblicata in data 1.8.2011,del Tribunale di Siracusa,sez.

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