Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9098 del 07/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017), n. 9098
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8419-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 604/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata l’01/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di G.M.C. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. ne ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello avverso la decisione di primo grado;
a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso va dichiarato inammissibile perchè non notificato. Ed invero, dalla cartolina di ricevimento depositata in atti, emerge che il tentativo di notificazione presso il difensore (in primo grado) ha avuto esito negativo per l’irreperibilità dello stesso e che non è stato ripreso il procedimento notificatorio nei termini espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte(Sentenza n. 14594 del 15/07/2016); non vi è pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017