Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9098 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 02/04/2019), n.9098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10150/2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Pescara Via Volturno 38

presso lo studio dell’Avv.to Donatella Laureti che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. 1707/2018

in data 23/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella CAMERA DI CONSIGLIO del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di L’Aquila con ordinanza in data 30/9/2016, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia in ordine alle istanze avanzate da O.M. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia di lavorare nel settore della riparazione di computer e di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato malmenato da alcuni clienti insoddisfatti del suo lavoro. Successivamente gli stessi clienti avevano rapinato l’incasso della sua attività e lo avevano minacciato tentando di farlo aderire alla setta (OMISSIS) di cui egli non voleva diventare affiliato in quanto di religione cristiana. Avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila ha proposto ricorso il ricorrente davanti alla Corte di Appello di L’Aquila la quale ha confermato il provvedimento di primo grado.

Successivamente avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6,7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la Corte di appello ha ritenuto non credibili le sue dichiarazioni e la vicenda da lui narrata ed ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto la Corte territoriale nonostante la situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente e le violenze da lui subite non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso è privo di fondamento.

I motivi proposti contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente ed alla sua non credibilità.

La corte territoriale infatti ha ritenuto che le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili, sia pure nell’ambito dell’onere probatorio cd. attenuato, avendo egli narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato aggredito da sconosciuti senza tuttavia essersi nemmeno rivolto agli organi statali per ottenere protezione e denunciare alla polizia i reati di cui era stato vittima. Secondo la Corte di Appello il racconto reso era generico, confuso, lacunoso e privo di qualsiasi riscontro e pertanto, stante la non credibilità della narrazione della vicenda personale resa dal ricorrente, doveva escludersi l’esistenza di una situazione di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante.

Ciò premesso, in riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria la sentenza impugnata si dilunga particolarmente sulle ragioni della ritenuta genericità ed illogicità del racconto nonchè sulla situazione della zona di provenienza, cioè la Nigeria; di conseguenza il Giudice non ha reputato sussistere i presupposti per la protezione sussidiaria ritenendo con motivazione coerente ed esaustiva che le minacce a carattere meramente privatistico e l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e diffusa e di un conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludano il diritto alla protezione sussidiaria.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Inoltre diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la Corte di Appello ha adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria facendo riferimento alle notizie risultanti dal sito internet del Ministero degli Esteri da cui ha evinto che i fenomeni violenti in Nigeria sono in fase di regressione e comunque limitati alla sola regione del Nord-Est con esclusione degli Stati del Sud, tra cui l’Edo State da cui proviene il ricorrente.

In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine.

Nella specie, la Corte territoriale non ha violato il suddetto principio di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino una situazione di vulnerabilità o un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona. Il motivo si rileva pertanto inammissibile in quanto censurai senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale e senza nemmeno indicare specificamente i documenti o gli atti da prendere in considerazione, l’accertamento di merito compiuto dalla Corte di Appello in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.

Quanto poi al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa, in disparte la questione dell’applicabilità alla fattispecie del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. 132 del 2018, questione non rilevante nel caso di specie, non prospettando il ricorso alcun riferimento a circostanze di fatto riconducibili alle specifiche previsioni di detto testo di legge.

Per quanto sopra il ricorso proposto va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente che si liquidano in complessive Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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