Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9097 del 12/04/2018


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Cassazione civile, sez. II, 12/04/2018, (ud. 19/01/2018, dep.12/04/2018),  n. 9097

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.L., con atto di citazione del 19.3.2011, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino, il Condominio (OMISSIS), esponendo di esserne stato amministratore sino al 3.8.2006; di avere l’assemblea approvato il consuntivo della gestione ordinaria 2006 ed il relativo riparto, pari ad Euro 42.782,96; di avere egli sostenuto spese nell’interesse del Condominio per Euro 11.916,57, nel corso della gestione 2005 e per Euro 16.486,56 nel corso della gestione 2006 e di avere, invece, i condomini, versato la sola somma di Euro4.129,35; di avere, quindi, egli anticipato la complessiva somma di Euro 28.534,53, vedendosi rimborsare solo il suddetto importo, con un credito residuo pari, quindi, ad Euro 24.405,18. Esponeva, inoltre, di avere il nuovo amministratore, B.F., sottoscritto apposito documento da cui si evinceva la situazione contabile del Condominio al 3.8.2006 ed il debito verso l’amministratore uscente; di avergli il Condominio corrisposto tre acconti (il 10.11.2006 di Euro 4.500,00, il 18.12.2006 di Euro 5.000,00 ed il 30.6.2007 di Euro 6.000,00), rimanendo debitore di Euro 8.905,18. Chiedeva, quindi, che il Tribunale condannasse il Condominio convenuto al pagamento di tale somma.

Il convenuto non si costituiva in giudizio con conseguente declaratoria di contumacia.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5903/2011, accoglieva la domanda di M. e condannava il Condominio convenuto al pagamento della suddetta somma, oltre ad interessi.

Avverso questa sentenza, interponeva appello il Condominio, chiedendone la riforma per più motivi.

Si costituiva M. chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 208 del 2014, non notificata, rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale, condannava il Condominio a rimborsare alla parte appellata le spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, l’appello era infondato relativamente all’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’amministratore del Condominio (OMISSIS), posto che, come ha avuto modo di specificare la Corte di Cassazione, l’amministratore, cessato dalla carica, può agire per recuperare le somme anticipate nei confronti del condominio in persona del nuovo amministratore. L’appello era infondato, anche nel merito, perchè in forza del riconoscimento del debito da parte del Condominio (sia per il tramite del documento contabile dal quale emergeva il credito dell’Amministratore cessato dall’incarico, sia dal fatto che il documento contabile era stato sottoscritto dal nuovo Amministratore, e sia, ancora, per il fatto che il condominio successivamente al documento contabile aveva provveduto a corrispondere parte della somma dovuta), incombeva al Condominio dimostrare l’inesistenza del debito.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Condominio con ricorso affidato ad un motivo. M.L. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, il Condominio (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1136,1720 e 2697 c.c., e degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente, il Tribunale prima e la Corte distrettuale dopo, non avrebbero tenuto conto che l’amministratore, cessato dalla sua funzione, non aveva fornito alcuna documentazione delle spese che assumeva aver corrisposto e, soprattutto, nè la prova di aver eseguito le assunte anticipazioni con denaro proprio. Mancava agli atti di causa un qualsiasi documento giustificativo ed un elenco analitico, non solo delle entrate delle spese condominiali ed il saldo finale, ma, soprattutto, degli esborsi personali che si assumevano eseguiti da parte dell’ex amministratore per conto del condominio. Nè sarebbe convincente, sempre secondo il ricorrente, la tesi secondo la quale il documento contabile sottoscritto anche dal nuovo amministratore integrerebbe gli estremi di una ricognizione di debito da parte del Condominio perchè, comunque, non sarebbe provato il credito vantato oggetto del giudizio.

b) sarebbe privo di pregio e di fondamento, secondo il ricorrente, anche l’assunto della Corte di Appello di una ratifica dell’operato dell’amministratore ed un riconoscimento di debito, il fatto che il Condomino avesse corrisposto all’ex amministratore, una parte delle somme pretese proprio perchè il riconoscimento di un debito da parte del condominio impone un atto di volizione dell’assemblea condominiale, che, nel caso, non sussisterebbe. In altri termini, andrebbe negata efficace vincolante nei confronti del condominio della sottoscrizione, da parte del nuovo amministratore, del documento contabile in difetto di preventiva delibera dell’assemblea, e ai versamenti dallo stesso effettuati senza autorizzazione da parte dell’assemblea.

1.1.- Il motivo è infondato. La Corte distrettuale (ma ancor prima il Tribunale) ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto dimostrata la sussistenza del credito di M.L.. Il ragionamento della Corte distrettuale che conduce ad affermare il riconoscimento del debito del Condominio nei confronti di M., si snoda su due coordinate essenziali la cui sussistenza è stata dimostrata, e cioè: da un verso, la Corte distrettuale ha preso atto che il M. aveva prodotto un documento intitolato “Situazione contabile al 3 agosto 2006”, il quale recava l’indicazione del passivo complessivo a tale data (composto dal passivo di bilancio relativo al 2005 e 2006 nonchè da un residuo c/c evidentemente passivo e ripianato dal M. secondo la prospettazione dello stesso), dei versamenti effettuati dai condomini per l’anno 2006, di un’ulteriore somma a credito del Condominio, nonchè il debito nei confronti dell’ex amministratore pari ad Euro 24.405,18. E, tale documento veniva sottoscritto dal nuovo amministratore. Successivamente, si dava atto di ulteriori pagamenti per complessivi Euro 15.500,00. Per altro, (la Corte distrettuale ha preso atto) che il versamento delle somme di cui si è già detto, successive alla sottoscrizione del documento del 3 agosto 2006 non era controverso ed, anzi, la circostanza era stata posta a base delle difese svolte in via subordinata dal Condominio stesso, che non ha contestato, neppure, la legittimità di tali pagamenti, tanto che, relativamente ad essi, nessuna domanda di tipo restitutorio, o eccezione, è stata proposta.

1.2.- Ora, si deve considerare che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell’effetto ricognitivo. L’atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 30/10/2002). Non vi è dubbio che i dati accertati dalla Corte distrettuale integrano gli estremi di un riconoscimento di debito. La Corte distrettuale, ha ulteriormente aggiunto: a) che il versamento delle somma di cui si dice era imputabile a tutti i condomini poichè in difetto di una diversa allegazione i suddetti pagamenti andavano imputati ad essi secondo le rispettive quote millesimali; b) che il comportamento dei condomini andava, altresì, qualificato quale ratifica dell’operato del nuovo amministratore, non potendo ad esso essere attribuito altro significato, se non quello di dar corso al riconoscimento del debito da questi sottoscritto e, quindi, di adesione ad esso. E, significativamente, la Corte ha concluso, come è giusto che fosse, che in forza del riconoscimento incombeva sul Condominio dimostrare l’inesistenza del debito e tale prova, non solo non è stata fornita, ma, sarebbe stata del tutto in contrasto con il suo adempimento, seppure parziale.

1.3.- Il ricorrente, per altro, non tiene conto che il riconoscimento del quale si discute costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui identificazione, non implica l’applicazione di specifiche norme di diritto, ma, più semplicemente, la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano, la quale deve essere solamente motivata in modo congruo e corretto e, se priva, come nel caso in esame, da vizi logici non è suscettibile di sindacato nel giudizio di cassazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018

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