Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9097 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 9097 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: SPIRITO ANGELO

Data pubblicazione: 06/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 18782-2013 proposto da:
REPUBBLICA

FEDERALE

DI

GERMANIA,

in

persona

2015

dell’Ambasciatore

133

domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio

pro-tempore,

elettivamente

dell’avvocato ANDREA PETRILLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato AUGUSTO DOSSENA, per delega in calce al
ricorso;

- ricorrente –

v

contro

REGIONE STEREA ELLADA – GRECIA (già AUTOGESTIONE
PREFETTIZIA DI VOJOTIA), in persona del Presidente pro………
tempore,

elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE l, presso lo studio

difesa dall’avvocato JOACHIM LAU, per procura speciale,
in atti;
– controricorrente –

per revocazione della sentenza n. 11163/2011 della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 20/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
uditi gli avvocati Andrea PETRILLO per delega
dell’avvocato Augusto Dossena, Joachim LAU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

dell’avvocato CLAUDIO GIANGIACOMO, rappresentata e

R.G. 18782/13

La Corte,
rilevato che:
nel giugno 2006 il Presidente della Corte di appello di Firenze, su istanza
dell’Autogestione Prefettizia di Vojotia in Grecia, dichiarò esecutiva la sentenza n. 137/97 del tribunale greco di Leivadia, che aveva statuito l’obbligo

Vojotia, quale rappresentante in giudizio delle vittime civili di un massacro
compiuto da militari dell’esercito tedesco nel corso della seconda guerra
mondiale, la complessiva somma di dracme 7.600.000.000 a titolo di risarcimento dei danni;
propose opposizione al decreto la Repubblica Federale di Germania e, costitutasi in giudizio la suddetta Autogestione prefettizia, la Corte di appello di
Firenze respinse l’opposizione;
propose ricorso per cassazione la Repubblica Federale di Germania, respinto
da questa Corte con la sentenza n. 11163 del 20 maggio 2011;
ora, la Repubblica Federale di Germania propone ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 c.p.c. e 3 della legge n. 5 del 14 gennaio 2013,
per la revocazione della citata sentenza della Corte di cassazione nella parte
in cui ha liquidato le spese del giudizio a carico della Repubblica Federale di
Germania ed in favore della Amministrazione Regionale della Vojotia;
in particolare, la Repubblica ricorrente fa rilevare che la sentenza della Corte
Internazionale di Giustizia del 3 marzo 2012 ha ritenuto che la Repubblica
Italiana, nella fattispecie in questione, abbia violato il proprio obbligo di rispettare l’immunità di cui la Repubblica Federale Tedesca gode nell’ambito
del diritto internazionale, dichiarando esecutive in Italia le decisioni dei Tribunali greci per violazioni del diritto umanitario internazionale commesse in
Grecia dal Reich tedesco;
risponde con controricorso l’Autogestione Prefettizia di Viotia (ora Regione
Sterea Ellada);
osserva che:
la disposizione normativa dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre
2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno),
Cons. Sp d10 est.

in forza
1

della Repubblica Federale di Germania di versare all’Autorità prefettizia di

R.G. 18782/13

I

n. 11163 del 2011, ha stabilito che le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia (che, nel definire un procedimento di cui sia stato parte lo Stato italiano, abbia escluso
l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile), anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per
revocazione, oltre che nei casi previsti dall’articolo 395 del codice di proce-

plica l’articolo 396 del citato codice di procedura civile;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del menzionato art. 3 della legge 14 gennaio
2013, n. 5, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San
Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94
della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il
giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di
guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;
l’istanza di revocazione in esame è divenuta, dunque, inammissibile a seguito della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’art. 3 della legge n. 5 del 2013, sulla quale l’istanza
stessa fonda;
siffatta ultima, particolare, evenienza comporta l’intera compensazione tra le
parti delle spese del giudizio di cassazione
Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015
Il Presidente

dura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si ap-

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