Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9097 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/04/2021), n.9097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29968/2019 R.G., proposto da:

il “Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto”, in liquidazione, con

sede in (OMISSIS), in persona del commissario liquidatore pro

tempore, autorizzato all’instaurazione del presente procedimento in

forza di Delib. adottata dal commissario liquidatore il 8 agosto

2019, n. 109, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Claudio

Cirigliano, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato,

giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrente –

contro

T.P.N., rappresentato e difeso da sè medesimo, in

qualità di Avvocato, con studio in Taranto, ove elettivamente

domiciliato (indirizzo p.e.c.:

Tarantini.PaoloNicola.oravta.legalmail.it);

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia l’1 marzo 2019 n. 624/29/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 9 febbraio 2021,

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il “Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto”, in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia l’1 marzo 2019 n. 624/29/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per contributo consortile (“quota fissa”) in dipendenza del mantenimento di opere idrauliche, nonchè della manutenzione e del funzionamento di opere irrigue, ha accolto l’appello proposto da T.P.N. nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Taranto l’1 giugno 2011 n. 516/01/2011, con compensazione delle spese giudiziali. T.P.N. si è costituito con controricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado sul presupposto che l’ente impositore non avesse prodotto in giudizio il “piano di classifica”. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4 (quale novellato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. b), e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non essersi pronunciato sulla eccezione di incompetenza per territorio, che era stata riproposta nel giudizio di appello.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.p.c., del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, della L.R. Basilicata 6 settembre 2001, n. 33, art. 9, art. 2697 c.c., e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver correttamente valutato la documentazione prodotta in giudizio dall’ente impositore in relazione ai presupposti del contributo consortile.

3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 194 c.p.c., comma 2, e art. 195 c.p.c., art. 90 disp. att. c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver deciso sulla base di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio formata in separato procedimento ed affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell’ente impositore (a causa dell’omessa comunicazione alle parti di inizio delle operazioni peritali).

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è inammissibile.

1.1 Per correttezza, va premesso che la proposta formulata dal relatore ha erroneamente rilevato l’omessa riproposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale nel giudizio di appello, essendo stato indotto in inganno dall’incompletezza della copia della sentenza impugnata nel fascicolo d’ufficio (per la mancata riproduzione della pagina contenente la prima parte dello svolgimento processuale).

1.2 Ciò posto, all’esito del successivo rinvenimento della copia completa negli atti regolamentari, si rileva che, pur dando atto della proposizione dell’eccezione sia in primo grado che in secondo grado, il giudice di appello ha tralasciato l’esame della questione di competenza territoriale, senza dedicarle alcun cenno in motivazione.

1.3 Tuttavia, è pacifico che il vizio di omessa pronunzia è configurabile soltanto nel caso di mancato esame di questioni di merito, ma non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (quali sono quelle di competenza per materia o per territorio) (ex plurimis: Cass., Sez. 3, 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., Sez. 3, 15 aprile 2019, n. 10422). Per cui, al di là della fondatezza o meno dell’eccezione, il giudice di legittimità non può scrutinare la censura di omessa pronunzia sul punto.

Aggiungasi, che la pronunzia nel merito dell’appello può equipararsi ad implicito rigetto dell’eccezione, giacchè la competenza per territorio è presupposto necessario della cognizione del giudice adito. Per cui, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass., Sez. 2, 13 agosto 2018, n. 20718).

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1 Per orientamento costante di questa Corte, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (da ultime: Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8079).

2.2 Nella specie, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, il contribuente ha contestato il piano di classifica mediante la produzione di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio tributario tra le medesime parti, la quale aveva evidenziato l’assenza di benefici ricevuti dalle opere di bonifica poste in essere dall’ente impositore (come si desume dallo stralcio riprodotto alla pagina 5 del controricorso, ove si mette in risalto il pluriennale “stato di abbandono delle manutenzioni”).

3. Anche il terzo motivo è infondato.

3.1 Ai fini dell’ingresso in un ulteriore giudizio, la relazione di consulenza tecnica d’ufficio deve esse considerata quale documento, soggetto alle regole delle produzioni documentali (in termini: Cass., Sez. 2, 14 maggio 2014, n. 10599). Per cui, il giudice di merito può avvalersi di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (in termini: Cass., Sez. 2, 19 settembre 2000, n. 12422; Cass., Sez. 2, 28 novembre 2001, n. 15131).

3.2 Peraltro, è pacifico che la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente (Cass., Sez. 2, 24 gennaio 2013, n. 1744; Cass., Sez. 2, 11 agosto 2016, n. 17032; Cass., Sez. 3, 18 novembre 2020, n. 26304).

3.3 Pertanto, eventuali vizi della consulenza tecnica d’ufficio non possono essere fatti valere nel diverso giudizio in cui la relativa relazione sia stata acquisita con mero valore di produzione documentale.

4. Dunque, considerando l’inammissibilità del primo motivo, nonchè l’infondatezza del secondo motivo e del terzo motivo, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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