Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9096 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 18/05/2020), n.9096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20648-2014 proposto da:

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA (OMISSIS) VENEZIANA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO LATELLA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MATTEO POLI;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO FIAMINGO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 825/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/02/2014 R.G.N. 269/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza parziale del locale Tribunale che aveva accolto la domanda proposta, nei confronti dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (OMISSIS) Veneziana, da G.F., intesa ad ottenere l’inquadramento sin dall’1/10/2008 nella qualifica di dirigente sanitario non medico del Servizio Sanitario Nazionale area III ed il pagamento delle differenze retributive;

il G., già dipendente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, transitato per effetto del D.P.C.M. 1 aprile 2008, alle dipendenze dell’Azienda ULSS convenuta con decorrenza dall’1/10/2008, aveva dedotto che, nel passaggio, era stato inquadrato nella categoria D4 del c.c.n.l. comparto Sanità, con profilo di collaboratore professionale sanitario – psicologo mentre, invece, per le attività svolte egli avrebbe dovuto essere inquadrato nella qualifica di dirigente sanitario non medico del s.s.n. area III;

il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo che le censure della convenuta fossero basate su un equivoco di fondo ovvero che attraverso le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 aprile 2008 il G. avesse acquisito una qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza laddove invece si trattava semplicemente di individuare la qualifica ed il profilo cui fosse assibilabile quello da ultimo rivestito dal G.;

nè l’assegnazione agli psicologi della qualifica dirigenziale poteva essere intesa quale attribuzione di qualifica superiore rispetto a quella posseduta per il solo fatto che alcuni di essi, in seno ai ruoli del Ministero, non fossero inquadrati quali dirigenti;

evidenziava che ciò non ledeva il principio per cui alla qualifica superiore si deve accedere mediante concorso perchè l’intento normativo era quello di assegnare al dipendente transitato una qualifica corrispondente, nell’ambito di un diverso sistema di classificazione, a quella in precedenza attribuita;

non sussistevano, ad avviso del Tribunale, violazioni dell’art. 3 Cost. atteso che il nuovo inquadramento non risultava irrazionale a fronte delle diverse ragioni e fonti giuridiche del trasferimento ovvero del principio di economicità di cui all’art. 97 Cost. in quanto, nella specie, i maggiori oneri erano finalizzati a tutelare la professionalità del dipendente;

riteneva, infine, irrilevante che la ULSS non avesse adempiuto alle prescrizioni di cui al D.P.C.M. con provvedimenti attuativi e che non fossero intervenuti gli accordi sindacali previsti dal medesimo D.P.C.M.;

la Corte territoriale confermava l’indicato impianto argomentativo (testualmente riprodotto) ritenendo che dallo stesso potesse evincersi anche una risposta alla lamentata illegittimità del D.P.C.M. per eccesso di delega, in particolare desumibile dal condiviso presupposto che il passaggio delle funzioni sanitarie all’interno dei penitenziari dallo Stato alle Regioni (che le espletano tramite le aziende sanitarie) implicasse una valutazione di corrispondenza di come determinate mansioni fossero valutate nella classificazione di destinazione, con inquadramento dei soggetti coinvolti necessariamente diverso, per effetto del trasferimento dei rapporti da amministrazione statale ad amministrazione locale;

per tale valutazione la legge delega contenuta nella legge finanziaria del 2008 aveva previsto un iter procedimentale che aveva poi portato al D.P.C.M. il cui art. 3 prevedeva, per la posizione lavorativa del G., inequivocabilmente l’attribuzione del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica;

evidenziava che l’attuazione di tale previsione era stata recepita senza rilievi dalla Regione Veneto che anzi con Delib. 5 giugno 2009 aveva disposto che le Aziende procedessero al previsto inquadramento;

riteneva, poi, che la procedura di equiparazione non potesse essere sindacata se avvenuta secondo la procedura prevista in sede di legge delega e che fosse irrilevante che in passato altri psicologi fossero stati inquadrati nella categoria D4 atteso che si era trattato di trasferimenti avvenuti in base a diverso quadro normativo di riferimento;

escludeva, infine, che il G. fosse sprovvisto del titolo di specializzazione previsto per il suo inquadramento;

2. per la cassazione di tale sentenza la l’Azienda ULSS ha proposto ricorso affidato a otto motivi;

3. G.F. ha depositato procura speciale;

4. il Procuratore Generale ha presentato requisitoria con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

5. non sono state depositate memorie.

Diritto

RILEVATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità sentenza per essere apparente la motivazione relativa alla censurata mancata pronuncia sulla illegittimità del D.P.C.M. e sulla corrispondenza delle mansioni svolte dagli psicologi di categoria C1 non a quelle della dirigenza non medica bensì a quelle della categoria D4;

rileva che la Corte territoriale non abbia affrontato in alcun modo la questione centrale del motivo di impugnazione e cioè l’eccesso di potere omettendo di illustrare le ragioni per cui il legislatore delegato (di rango secondario o regolamentare) avrebbe potuto riconoscere ad alcuni dipendenti trasferiti una qualifica superiore a quella di provenienza di rango dirigenziale;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 400 del 1988, art. 17 (art. 360 c.p.c., n. 3);

censura la sentenza impugnata per non aver disapplicato il D.P.C.M. 1 aprile 2008, n. 32106 in quanto viziato per eccesso di delega;

sostiene che la legge delega non avesse autorizzato alcuna eccezione alla regola della equiparazione ante e post e che invece il D.P.C.M. tale deroga aveva introdotto con attribuzione al personale inquadrato con il profilo di psicologo del trattamento dell’area III della dirigenza non medica;

3. con il terzo, quarto e quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento ed economicità nonchè del D.Lgs. n. 230 del 1999, art. 7, comma 3, (art. 360 c.p.c., n. 3);

sostiene che la sentenza impugnata, con l’interpretazione accolta, si sarebbe posta in contrasto con i principi costituzionali che impongono il rispetto della parità di trattamento, dell’accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso e degli altri principi posti a presidio del corretto agire della pubblica amministrazione;

evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto degli oneri di spesa conseguenti al non corretto riconosciuto inquadramento;

4. con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 26;

evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe considerato che alla qualifica di dirigente si accede solo per concorso pubblico per titoli ed esami;

5. con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non fare applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, comma 2 bis, secondo il quale in caso di passaggio diretto tra amministrazioni diverse il trasferimento è disposto con inquadramento nell’area professionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta nell’amministrazione di provenienza (laddove, nello specifico, vi era stato l’inquadramento in un’area funzionale superiore);

6. con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 483 del 1997, artt. 52 e 54;

censura la sentenza impugnata per non aver condiviso la prospettata illegittimità dell’automatica attribuzione della qualifica dirigenziale, ciò senza tener conto dei requisiti richiesti e senza l’espletamento di prove d’esame come previsti dal regolamento per la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale;

7. i suddetti motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati;

8. innanzitutto, come evidenziato anche nello storico di lite, la Corte territoriale, richiamando l’impianto argomentativo della decisione di prime cure, ha fornito una sufficiente risposta ai rilievi dell’appellante e ciò sia con riferimento al dedotto eccesso di delega (escluso in ragione della ritenuta implicita devoluzione, in sede di delega, della valutazione di come determinate mansioni fossero valutate nell’amministrazione di provenienza ed in quella di destinazione, con inquadramento dei soggetti coinvolti necessariamente diverso) sia con riguardo alla dedotta non corrispondenza delle mansioni svolte dagli psicologi di categoria C1 a quelle della dirigenza non medica bensì a quelle della categoria D4 (risultando valorizzato, da un lato, il criterio di equiparazione disposto dal D.P.C.M. sulla base dell’esistenza di una equiparazione delle mansioni e, dall’altro, considerato ininfluente il fatto che, in passato, psicologi transitati da ente locale ad ULSS fossero stati inquadrati in D4, per essere diverso il quadro normativo di riferimento);

tanto esclude che possa ravvisarsi una omessa pronuncia su alcune delle domande o eccezioni poste (che solo determina una ipotesi di nullità della sentenza v., tra le più recenti, Cass. 7 maggio 2018, n. 10862);

9. le ulteriori censure sono infondate nei termini di seguito illustrati;

10. preliminare è una ricostruzione della normativa nell’ambito della quale la vicenda in esame si inquadra;

10.1. con la L. 30 novembre 1998, n. 419, art. 5, è stato disposto il Riordino della medicina penitenziaria prevedendosi la delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di tale riordino, con l’osservanza dei principi e criteri direttivi indicate alle lettere da a) ad e): diritto alla salute delle persone detenute o internate, tutela delle esigenze di sicurezza, garanzia di un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento, affidamento alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali del controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate, assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, nonchè i criteri e le modalità della loro gestione;

10.2. con successivo D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 è stata attuata la suddetta delega prevedendosi il passaggio completo delle funzioni sanitarie penitenziarie al s.s.n.;

in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1: “i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali”;

il comma 2 medesimo articolo, prevede le prestazioni a carico del s.s.n. in favore dei detenuti e degli internati, tra cui “(…) d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale”, mentre il comma 3, dispone che “ogni Azienda unità sanitaria locale, nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, adotta un’apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati”;

a sua volta, l’art. 2, comma 3, stabilisce che “alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l’Azienda unità sanitaria locale. L’amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti”;

gli artt. 3 e 4 distinguono, rispettivamente, le funzioni sanitarie penitenziarie (di competenza del Ministero della salute, delle regioni e delle aziende sanitarie) dalle funzioni di sicurezza (di competenza del Ministero della giustizia); l’art. 5, quindi, contempla il progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario includendolo nell’ambito del piano sanitario nazionale;

all’art. 6 Personale e strutture è specificato che: “1. Con uno o più decreti del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale. Si applica la L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 19.

2. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1, anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza. (…)”;

10.3. la successiva L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 283, nell’ottica di dare completa attuazione al riordino della sanità penitenziaria, ha poi previsto, per quanto di interesse: “a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica dei detenuti di cui al testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 96, commi 6 e 6-bis, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 24 disposto dall’autorità giudiziaria”; “b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all’esercizio di funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale”;

10.4. è, quindi, intervenuto il D.P.C.M. 1 aprile 2008 (in G.U. Serie generale n. 126 del 30 maggio 2008) con il quale sono stati dettati modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 14 e 18 marzo 2008 e acquisita, altresì, l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 20 marzo 2008;

tale D.P.C.M. ha disposto il trasferimento delle funzioni sanitarie penitenziarie (art. 2), occupandosi, poi, del passaggio del personale dipendente, tra cui gli psicologi (art. 3, comma 3), delle attrezzature e dei beni strumentali (art. 4);

10.5. in particolare all’art. 3 detto D.P.C.M. è stato previsto che: “1. Il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.

2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella 8, viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella 8, che costituisce parte integrante del presente decreto. Fermo restando la corresponsione dell’indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell’ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell’indennità penitenziaria, determinati anch’essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica; ove l’importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche. Per i dirigenti medici penitenziari il trattamento economico è determinato sulla base del corrispondente profilo del Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verrà assegnato dalle aziende sanitarie locali. Il valore delle classi di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa data espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Qualora l’importo del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza è conservata come assegno ad personam.

3. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psicologo viene inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell’ambito dell’area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei necessari requisiti e titoli professionali, definite in sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica.

(…).”;

12. va innanzitutto rilevato che infondatamente la ricorrente ripropone in questa sede la questione dell’eccesso di delega del D.P.C.M. 1 aprile 2008 rispetto alla L. n. 244 del 2007 atteso che quest’ultima ha conferito alla normazione delegata ampiezza di poteri in ordine alle operazioni di trasferimento del personale operante negli istituti penitenziari con il solo limite di definire, in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali, le forme e le procedure per tale trasferimento, anche con la elaborazione di apposite tabelle di equivalenza;

quello che si chiedeva, in sede di legge delega, oltre al concerto con i Ministeri e le Conferenze interessate, era una previa definizione in sede di contrattazione collettiva delle forme e procedure di trasferimento, che nello specifico, come si evince dallo stesso D.P.C.M., risulta essere stata effettuata;

del resto, ai fini del passaggio, la definizione di apposite tabelle non era indispensabile per il trasferimento di tutto il personale e ciò si evince dall’utilizzo della congiunzione anche di cui al D.Lgs. n. 230 del 1999, art. 6, comma 2 sopra riportato;

quindi non è configurabile alcun eccesso di delega nell’aver il D.P.C.M. previsto all’art. 3, comma 3, una speciale (in quanto extra tabelle) destinazione del personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psicologo stabilendo, per lo stesso, l’inquadramento in apposito ruolo ad esaurimento nell’ambito dell’area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale, con attribuzione, in fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica;

rientrava, infatti, nei compiti delegati dal legislatore incasellare, attraverso lo strumento convenzionale, il personale trasferito nell’inquadramento del nuovo c.c.n.l. del comparto di accoglienza e tale incasellamento ha avuto, con riguardo alla figura dello psicologo, quale esito l’inquadramento nell’area della dirigenza non medica;

13. nè sussistono le altre violazioni di legge denunciate;

13.1. l’intento del legislatore era certo quello di attribuire al personale transitato una qualifica che fosse attinente alle mansioni svolte nell’ambito del precedente sistema di classificazione;

così in sede di normazione secondaria si è tenuto conto del profilo professionale di provenienza, della corrispondenza tra inquadramenti differenti, in quanto previsti da fonti (pubblicistiche o pattizie) tra loro diverse, con l’obiettivo di garantire il passaggio da una disciplina del rapporto ad un’altra non penalizzante per il personale sul piano del contenuto professionale della prestazione richiesta e della sua giusta remunerazione, a tale ultimo scopo prevedendo un principio di irriducibilità della retribuzione, eventualmente assicurato con l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile (cfr. il D.P.C.M. 1 aprile 2008, art. 3, comma 2 sopra riportato);

sicchè la previsione per lo psicologo dell’inquadramento nell’area III Dirigenza non può essere intesa quale attribuzione di mansioni superiori bensì quale concordata attestazione che, secondo la classificazione del personale di cui al c.c.n.l. dell’amministrazione di destinazione, il profilo professionale dello psicologo, così come configurato presso l’originario datore di lavoro, non avesse altra conforme corrispondenza se non, appunto, quella dell’area III dirigenza;

ed infatti, al momento della definizione delle corrispondenze, non esisteva presso il s.s.n., al di fuori dell’indicato inquadramento, il profilo professionale dello psicologo non dirigente;

al riguardo è da considerarsi del tutto nuova la circostanza, dedotta dalla ricorrente a pag. 22 del ricorso (v. nota n. 10), secondo la quale, con circolare della Regione Veneto del 12 ottobre 1999 n. 21, la Regione, previo accordo con le oo.ss. firmatarie del c.c.n.l. Sanità, nel fornire i criteri di equiparazione e di inquadramento dell’area sociale avrebbe stabilito che il personale del VII livello – Istruttore Direttivo psicologo previsto nel c.c.n.l. Regioni Enti Locali fosse equiparato alla categoria D – profilo collaboratore sanitario – psicologo;

non risulta, infatti, che tale circolare fosse stata correttamente sottoposta al contraddittorio sin dal primo atto difensivo dell’AUSL nel giudizio di primo grado (dal ricorso per cassazione si rileva che la stessa era stata prodotta unitamente alle note conclusive) e che in sede di atto di appello fosse stata specificamente posta la relativa questione;

in ogni caso di detta circolare non è riprodotto il contenuto (che è riportato solo in mera sintesi narrativa) nè la stessa è posta in relazione con la contrattazione collettiva vigente al momento dell’attuazione concreta del trasferimento del personale (e cioè al c.c.n.l. 7.4.1999, come modificato, quanto alle declaratorie professionali, dall’allegato 1 del c.c.n.l. integrativo 20.09.2001 e dall’allegato 1 c.c.n.l. 19.04.2004);

è rispetto a tale contrattazione collettiva che andava ineludibilmente operata la verifica di corrispondenza, irrilevante essendo, anche ai fini di una eventuale disparità di trattamento, quanto verificatosi in passato sulla base di differente quadro normativo di riferimento;

da tale contrattazione si evince che nell’ambito della declaratoria della categoria D (la più alta prevista per il personale non dirigenziale) vi erano tutte figure per le quali non era richiesto il titolo di laurea essendo un sufficiente il diploma di abilitazione previsto dai DD.MM. specificamente richiamati (si vedano, tra gli altri, nell’ambito della declaratoria, i profili di collaboratori professionali sanitari e di Personale della riabilitazione – e, in seno a quest’ultimo, quello del Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al D.M. n. 57 del 1997 – o ancora di Collaboratore professionale Assistente sociale e di Collaboratore amministrativo – professionale), ma si tratta, in tutti i casi, di figure non assimilabili a quella dello psicologo penitenziario;

quest’ultimo, infatti, lungi dallo svolgere un’attività di mera collaborazione, come si evince dalla specifica declaratoria dell’area funzionale C, posizione economica C1, del c.c.n.l. Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, è chiamato a svolgere attività specialistica, a predisporre, con elevato grado di autonomia tecnica professionale ed anche in assenza di direttive specifiche, le metodiche di intervento tenendo anche presenti rapporti già formulati dalle professionalità del Servizio sociale ed educativo, a dare un contributo specifico all’osservazione scientifica della personalità (valutazione della pericolosità sociale e della possibilità di recidiva) e all’elaborazione del programma di trattamento, intra o extra-murario;

13.2. è di chiara evidenza, poi, che, nella specie, si discuta del trasferimento di uno psicologo appartenente al personale di ruolo dell’Amministrazione penitenziaria, assunto tramite concorso pubblico ed in possesso del titolo professionale (e non certo di uno psicologo convenzionato);

tanto esclude anche ogni violazione dell’art. 97 Cost. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 26 nonchè del D.P.R. n. 483 del 1997, artt. 52 e 54 relativi ai requisiti e modalità di accesso per concorso alla qualifica di dirigente presso il s.s.n.;

13.3. nè sussiste la violazione dell’art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione e dell’economicità ove si considerino le disposizioni con le quali il passaggio delle funzioni dal Ministero al Sistema Sanitario è stato accompagnato dal previsto trasferimento delle risorse finanziare dal primo al secondo (L. 30 novembre 1998, n. 498, art. art. 2, comma 283, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, D.P.C.M. 1 aprile 2008), per tal via realizzandosi i precetti costituzionali che la ricorrente assume violati;

del resto il trasferimento ope legis di un dipendente da un’amministrazione ad altro ente o organo dello Stato realizza, in primo luogo, un interesse pubblico, la cui soddisfazione non deve andare a discapito del lavoratore per il quale è lo stesso legislatore ad assicurare il mantenimento della professionalità acquisita;

peraltro vi è piena rispondenza nelle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie nella disponibilità del Servizio Sanitario nazionale (e corrispondente definanziamento del Dipartimento dell’amministrazione finanziaria) ai fini dell’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria (art. 6 D.P.C.M.);

13.4. del tutto non pertinente, infine, è il richiamo al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 (riguardante la mobilità volontaria) perchè nella specie la norma di riferimento è data dall’art. 31 medesimo D.Lgs. che, a sua volta, fa salve le disposizioni speciali, costituite, appunto, dalla legge del 1999 e dal D.P.C.M.;

14. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

15. nulla va disposto per le spese essendosi l’intimato limitato a depositare procura speciale, senza ulteriore attività difensiva;

16. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 poichè l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2014, n. 22035.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 25 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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