Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9096 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9872-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FATTORI

MARCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 15.05.2017, il Tribunale di Trieste respingeva il ricorso proposto da R.A., cittadino pakistano di religione musulmana wahabita, volto al riconoscimento di una delle diverse misure di protezione internazionale; la decisione veniva confermata, con sentenza del 24.1.2018 dalla Corte di Appello di Trieste, secondo cui le dichiarazioni rese dal richiedente non erano credibili, in ipotesi di rientro in patria, lo stesso non sarebbe stato esposto ad un concreto pericolo, non erano, infine, ravvisabili situazioni di particolare vulnerabilità. R.A. ha proposto ricorso sulla scorta di tre motivi chiedendo, in via preliminare, la sospensione del provvedimento. Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 L’istanza di sospensione del provvedimento impugnato è inammissibile. Ed infatti l’art. 373 c.p.c., limpidamente precisa che: “il ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”. Tale disposizione, la cui interpretazione è assolutamente pacifica, è espressione consapevole della funzione della Corte di Cassazione, giudice di legittimità e non del fatto. Inoltre, occorre non confondere le aperture giurisprudenziali e dottrinali, circa l’esame della istanza di sospensione del provvedimento impugnato dinnanzi al Giudice di legittimità, che attengono esclusivamente alle richieste di sospensione ex art. 401 c.p.c. nei procedimenti di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, avverso cioè sentenze della Corte di Cassazione stessa.

2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, in relazione al rigetto della domanda di protezione sussidiaria, per averne la Corte di Appello di Trieste escluso la concessione in virtù di un’erronea valutazione della situazione generale della zona del Punjab pakistano – zona di provenienza del richiedente – considerata esente da particolari profili di problematicità, senza considerare l’incapacità cronica delle autorità statali di garantire l’incolumità dei suoi cittadini.

3. Col terzo motivo si lamenta l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata valutazione della denuncia fatta dal fratello contro i cognati di esso richiedente allegata in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale.

4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

5. Per il riconoscimento della protezione sussidiaria occorre, infatti che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque riferibile al richiedente stesso e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,lett. c). Nella specie, la Corte territoriale ha escluso la credibilità soggettiva del richiedente in modo conforme ai criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), avendo ritenuto il suo racconto intrinsecamente inattendibile, per non essere le aggressioni e minacce asseritamente ricevute per ragioni di conflittualità religiosa coerenti con i dati desumibili dalle fonti internazionali, e per essere la narrazione costellata da contraddizioni interne, come rilevato in prime cure, e tale apprezzamento, che costituisce una tipica valutazione di merito, non è intaccato dall’omesso esame della denuncia del fratello, la cui decisività è del tutto ignota, non riportandone il ricorrente il relativo testo nè dalla trascrizione di fonti internazionali che non depongono, comunque, per la matrice interreligiosa della rivalità coi parenti della moglie.

6. Se il riferimento al “serio indizio” desumibile dal citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, non è, dunque, effettuato a proposito, in quanto l’invocato apprezzamento indiziario inferenziale presuppone accertate persecuzioni o minacce, il che è stato escluso, va rilevato, sotto altro profilo, che la concessione della misura di protezione sussidiaria è stata ricusata, giacchè la situazione della regione di provenienza del richiedente (distretto di Gurjat al Nord della provincia del Punjab) è stata ritenuta, in base alle acquisite informazioni, non interessata da un tale grado di violenza generalizzata, da giustificarne la concessione, e l’apprezzamento di tali informazioni costituisce un giudizio di fatto, che viene inammissibilmente censurato mediante richiamo a differente giurisprudenza di merito.

7. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di protezione umanitaria e del principio del non refoulement.

8. Premesso al riguardo che la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande proposte come nella specie, prima della sua entrata in vigore, che vanno valutate al lume della disciplina preesistente (Cass. n. 4890 del 2019), il motivo è infondato. La circostanza che il richiedente possa essere esposto a minacce per la sua vita o la sua libertà è stata esclusa in fatto dalla Corte del merito, e tale conclusione non può qui essere ulteriormente apprezzata laddove il principio del non- refoulement nei casi, stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in cui non possa disporsi l’allontanamento verso un altro Stato a cagione del rischio di persecuzioni o torture, non è richiamato in proposito, tenuto conto che il ricorrente non ha, mai, riferito alcun timore di poter esser sottoposto a torture o a rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, senza dire che la situazione di vulnerabilità tale da necessitare il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve esser riconnessa non alla generale condizione del Paese di provenienza ma al rischio del medesimo richiedente di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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