Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9096 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/04/2021), n.9096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29942/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “Costruzione Case S.r.l.”, con sede in (OMISSIS) (AG), in persona

dell’amministratore unico pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia il 18 marzo 2019 n. 1735/12/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 9 febbraio 2021,

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 18 marzo 2019 n. 1735/12/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per indebita detrazione di costi documentati da fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti con riguardo all’IVA relativa all’anno di imposta 2009, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “Costruzione Case S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Agrigento col n. 713/02/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la falsità delle fatture contestate non fosse stata provata dall’amministrazione finanziaria. La “Costruzione Case S.r.l.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e art. 21, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’onere di provare la effettiva falsità delle fatture contestate gravasse a carico dell’amministrazione finanziaria.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Invero, è pacifico che, in tema di IVA, l’amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente (valorizzando, ad esempio, la circostanza che la prestazione non poteva essere effettivamente resa dal fatturante, perchè sfornito della sia pur minima dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione); ove l’amministrazione finanziaria assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., Sez. 5, 4 febbraio 2020, n. 2483; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. 5, 13 gennaio 2021, n. 336).

1.2 Parallelamente, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, si è detto che, una volta assolta da parte dell’amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27554).

1.3 Ne discende che non si può addossare all’amministrazione finanziaria il più gravoso onere di provare l’effettiva falsità delle fatture contestate, essendo sufficiente provare – anche attraverso l’ausilio di presunzioni semplici – la natura fittizia delle operazioni connesse ai costi portati in detrazione.

1.4 Nella specie, come si evince dalla trascrizione fattane in ricorso, sulla scorta delle risultanze di indagini svolte dalla polizia tributaria, l’avviso di accertamento aveva inequivocabilmente contestato alla “Costruzione Case S.r.l.” l’indeducibilità dei costi rivenienti dalla contabilizzazione delle fatture emesse dalla “Termoelettrica L.N. S.r.l.” di (OMISSIS) (AG) nella seconda metà del mese di dicembre dell’anno 2009 per un importo complessivo di Euro 43.000,00 in dipendenza di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, in considerazione del disconoscimento delle suddette fatture da parte dell’amministratore unico della società fornitrice, della insussistenza di pagamenti corrispondenti alle suddette fatture, dalla sproporzionatezza degli importi delle suddette fatture rispetto alla consistenza complessiva (Euro 23.000,00) dei rapporti intercorsi con la società fornitrice nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e novembre dell’anno 2009, della impossidenza patrimoniale e del disagio economico dell’amministratore di fatto e dell’amministratore di diritto della società contribuente, della contestazione a questi ultimi del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, dei rapporti contrattuali di questi ultimi con prestanome di ditte “fantasma” in relazione ad altre operazioni inesistenti.

1.5 Di contro, il giudice di appello ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse assolto l’onere di provare la effettiva falsità delle fatture contestate, che, peraltro, a suo dire, era esclusa sulla scorta della documentazione prodotta dalla società contribuente in ordine al contratto di appalto con una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi popolari, ai contratti stipulati con varie imprese (ivi compresa la “Termoelettrica L.N. S.r.l.”) per l’esecuzione di lavori sugli immobili edificandi, ai pagamenti delle prestazioni ricevute ed all’annotazione dei costi complessivi nei propri bilanci di esercizio.

1.6 In tal modo, pur avendo riconosciuto che gli elementi dedotti dall’amministrazione finanziaria assumessero il valore processuale di presunzioni (“A fronte della documentazione probatoria di parte appellata l’Ufficio procede per presunzioni (…)”), la sentenza impugnata non ne ha tenuto conto ai fini della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.), ma ha finito col ritenere che la falsità delle fatture contestate non fosse stata dimostrata.

2. Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerate effettuata da remoto, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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