Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9095 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25082-2013 proposto da:

AGRICOLA BENGASI DI RED SRL SOC. AGR. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO ZANETTI giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2013 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata l’11/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CORSI per delega dell’Avvocato

ZANETTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. La Agricola Bengasi sas propone undici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 34/11/13 dell’11 marzo 2013 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificatole dall’agenzia delle entrate per imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale 2007. Ciò all’esito della riqualificazione (D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20) in termini di compravendita immobiliare del collegamento negoziale ravvisato tra l’atto 20 novembre 2007 di conferimento in essa ricorrente di ramo d’azienda in liberazione di quote sociali attribuite a Nuova Saicima srl, e la successiva cessione a terzi, in data 27 novembre 2007, delle quote da quest’ultima così acquisite.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto, in particolare, che: – la Agricola Bengasi sas avesse legittimazione passiva all’accertamento, in quanto soggetto titolare della proprietà del compendio immobiliare compravenduto con modalità sostanzialmente elusive; – la finalizzazione dell’operazione all’indebito pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (conferimento aziendale e cessione di quote sociali) invece che proporzionale (compravendita) dovesse desumersi dalla sostanziale contestualità degli atti, dalla causa reale dei contratti e dalla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se risultante da più pattuizioni non contestuali; – il valore attribuito all’immobile nell’avviso di liquidazione fosse congruo, in quanto desunto dalla perizia di stima giurata allegata all’atto di conferimento.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. La società ricorrente lamenta – ex art. 360 c.p.c., 1^ co. nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. violazione di legge (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20) ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, come segue: 1. motivazione riprodotta per copia-incolla da altra sentenza della CTR, estranea alla fattispecie; 2. mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, dei presupposti della riqualificazione negoziale, non potendosi quest’ultima basare unicamente sulla vicinanza nel tempo tra conferimento di ramo aziendale e cessione delle quote sociali; 3. omesso esame di tali presupposti; 4. erronea affermazione del carattere antielusivo del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20; 5. violazione di quest’ultima norma mediante, non già interpretazione dell’atto sottoposto a registrazione, ma sua riqualificazione in virtù di asserito collegamento tra negozi diversi e di fonte extratestuale; 6. omesso rilievo della mancata preventiva instaurazione del contraddittorio con la società contribuente, come stabilito, per le operazioni elusive, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 4; 7. erronea qualificazione in termini di abuso del diritto di un’operazione (conferimento d’azienda) espressamente sottratta dal novero delle operazioni elusive (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176, comma 3); 8. omesso rilievo della incongruità del valore aziendale accertato D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, in quanto comprensivo anche delle passività; 9. violazione del metodo di controllo del valore di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2; 10. applicazione dell’imposta proporzionale di registro anche al trasferimento del fabbricato strumentale, alternativamente rientrante in campo Iva; 11. erronea affermazione di legittimazione passiva della società ricorrente, nonostante che l’asserita compravendita fosse intercorsa tra la conferente il ramo aziendale Nuova Saicima srl ed i terzi cessionari delle quote.

p. 3. Come eccepito dall’agenzia delle entrate, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, perchè proposto oltre il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c..

Si rileva infatti che: – trattandosi di giudizio introdotto in primo grado successivamente al 4 luglio 2009 (impugnativa avanti alla CTP di avviso di liquidazione notificato il 3 dicembre 2010) è qui applicabile il termine lungo semestrale di impugnazione, così abbreviato dalla L. n. 69 del 2009 per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (Cass. 6784/12; 14267/15); – la sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata l’11 marzo 2013, con conseguente scadenza del semestre, tenuto conto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale, il 28 ottobre 2013 (lunedì); – il ricorso in esame (dichiaratamente sostitutivo di precedente ricorso per cassazione, comunque notificato anch’esso in ritardo: v.ric.pag.20) è stato notificato mediante plico raccomandato consegnato all’ufficio postale di Bologna, per l’inoltro, in data 31 ottobre 2013.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, in ipotesi di scadenza del termine di impugnazione durante il periodo feriale (come nella specie), il periodo di sospensione fa sì che esso riprenda a decorrere dal 16 settembre; ma non, ex novo, per l’intero arco temporale di 46 giorni (come mostra di aver calcolato parte ricorrente), bensì solo per la porzione residua ancora spettante al momento della sospensione. Altrimenti ragionando, verrebbe alla parte impugnante concesso un termine complessivamente più lungo di quello – decadenziale massimo – previsto dalla legge (sei mesi e quarantasei giorni).

Ne deriva l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

PQM

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.000,00; oltre spese prenotate a debito;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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