Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9095 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9399-2018 proposto da:

U.O., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56,

presso lo studio dell’avvocato BONACCIO GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MENSITIERI EDOARDO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 7040/2017 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 2.3.2017, il Tribunale di Ancona ha confermato il rigetto delle istanze, volte al riconoscimento della protezione internazionale avanzate dal cittadino nigeriano U.O., che ha proposto ricorso con due motivi, con cui denuncia violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, e art. 14, lett. c). Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale fonda la sua tesi sfavorevole al ricorrente, privo di documenti ancorchè espatriato per scelta pianificata, ritenendo che: a) il suo racconto non è attendibile, perchè poco circostanziato, privo di coerenza interna e non congruente con le informazioni acquisite, secondo cui la successione nel ruolo di capo sacerdote non è nè ereditaria, nè imposta, ed il rifiuto non è altrimenti sanzionato; b) la zona dell’Edo State, uno dei trentasei stati confederati della Nigeria, posta al Sud del Paese, non rientra, secondo i più recenti resoconti, tra le zone controllate dal gruppo terroristico Boko Haram, site nell’area Nord orientale del Paese.

2. A fronte dell’accertamento di fatto sopra riassunto alla lett. a), censurabile, in costanza dei relativi presupposti, per vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non dedotto, la prima censura, riferita al rigetto delle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato si limita a sostenere che non sarebbe stato valutato lo sforzo per circostanziare la domanda, omettendo, tuttavia, di indicare in cosa tale sforzo sarebbe consistito; a richiamare principi non pertinenti, in quanto il “serio indizio” della fondatezza del timore di subire persecuzioni o danno grave in caso di rientro in Patria, posto dall’invocato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 4, presuppone che persecuzioni o minacce siano già accertate come subite dal richiedente, e tale dato non ricorre nella specie; infine ad invocare il dovere di cooperazione dell’Ufficio, senza considerare che: i) la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento, e che le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 3, non richiedono alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017); ii) nella specie il Tribunale non si è limitato ad escludere le violenze in ipotesi di mancata accettazione di cariche religiose, ma, come si è detto, ha positivamente affermato che la scelta del sacerdozio avviene, per così dire, su base volontaria, in quanto “il tempio vuole un successore che abbia interesse e attitudine per il ruolo”. Pur formulata come violazione di legge, la censura invoca, in conclusione, un nuovo apprezzamento dei dati fattuali, il che è qui inammissibile.

3. In relazione al caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), oggetto del secondo motivo, va, anzitutto, rilevato che in base alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), richiamate dallo stesso ricorrente, “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi della direttiva, art. 15, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbrario 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018). L’accertamento negativo per il ricorrente, effettuato in sede di merito, si è basato sulle acquisite informazioni (e non solo su omesse allegazioni del ricorrente stesso), e la valutazione di tali informazioni implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass. n. 30105 del 2018). Ed il motivo non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, ma, nel sottolineare la situazione drammatica di insicurezza ed instabilità presente in Nigeria, è volta a sollecitare una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto compiuto in sede di merito circa i paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine, inammissibile in questa sede.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non deve, invece, procedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile

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