Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9094 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. I, 15/04/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 15/04/2010), n.9094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

COSTRUZIONI SACRAMATI s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri

5, presso l’avv. Manzi Luigi, che la rappresenta e difende, insieme

con l’avv. Francesca Mazzonetto del Foro di Padova, giusta procura in

atti,

– ricorrente –

contro

IMPRESA DORONZO DI DORONZO MICHELE & CO. s.n.c., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

via Nizza 92, presso l’avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa,

rappresentata e difesa dall’avv. Doronzo Luigi, del Foro di Trani,

giusta procura in atti;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Trani in data 2 maggio 2009, nel

procedimento iscritto al n. 1304/2007 R.G. affari contenziosi;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. SGROI Carmelo, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al

Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE.

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. Costruzioni Sacramati s.p.a. ha proposto regolamento di competenza nei confronti di Impresa Doronzo di Doronzo Michele & C. s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Trani in data 2 maggio 2009, che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in relazione ad un contratto di accantieramento inter partes, ha rigettato l’eccezione d’incompetenza per clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto intercorrente tra le stesse parti, sul presupposto che, diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, i due citati contratti non possono essere considerati come strettamente collegati, che la clausola compromissoria contenuta in un contratto non si estende a controversie relative ad altri contratti, ancorchè collegati, e che, in altra controversia tra le stesse parti, il collegio arbitrale ha dichiarato la propria incompetenza;

1.1. la menzionata Impresa Doronzo ha resistito con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c, comma 5;

OSSERVA:

2. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito di diritto che lo conclude si risolve nel generico interpello della Corte in ordine al contenuto della censura così come illustrata nel quesito stesso, ma non contiene la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 2008/24339);

inoltre il quesito formulato è, in parte, non attinente alle censure svolte dal ricorrente nell’esposizione del motivo stesso con riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto esistente tra il contratto di accantieramento e quello di subappalto, alla luce dei criteri fissati dagli artt. 1362 e 1366 c.c., riguardando il quesito medesimo la ulteriore e diversa questione se la clausola compromissoria contenuta in un contratto possa riguardare controversie derivanti da altro contratto collegato al primo e presupponendo il quesito stesso che, nel caso di specie, i contratti inter partes siano effettivamente collegati, in difformità dalla valutazione espressa dalla Corte di merito la quale ha espressamente escluso tale collegamento (Cass. S.U. 2008/6530; Cass. 2008/28280);

2.1. il motivo appare comunque anche infondato, in quanto è da escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti, ancorchè collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola (Cass. 2006/2598), non rilevando in senso contrario il disposto dell’art. 808 quater c.p.c., concernente la diversa ipotesi dell’estensione della clausola compromissoria a tutte le controversie derivanti da un medesimo contratto o rapporto contrattuale, ma non il caso, rilevante nella fattispecie, di estensione della clausola a controversie derivante da un altro contratto, di cui si assume il collegamento con quello contenente la clausola compromissoria;

3. la dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto del primo motivo comportano l’inammissibilità del secondo motivo, in quanto, in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (Cass. 2005/20454);

4. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto dai ricorrenti, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio;

B) osservato che la resistente Impresa Doronzo di Doronzo Michele &

C. s.n.c. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3, con la quale si è riportata al contenuto della relazione di cui sopra ed agli scritti difensivi già depositati e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

B1) ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso per regolamento per competenza deve essere rigettato e che deve di conseguenza dichiararsi la competenza del Tribunale di Trani;

B2) considerato altresì che, le spese relative regolamento di competenza, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Trani. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che si liquidano in Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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