Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9094 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 01/04/2021), n.9094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29728/2019 R.G., proposto da:

la “TAXLEX E.D.P. S.r.l.”, con sede in (OMISSIS) (FI), in persona del

presidente del consiglio di amministrazione pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Ferrara, con studio in

Firenze, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Fabio Franco, con

studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del

presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Toscana il 4 marzo 2019 n. 384/05/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 9 febbraio 2021,

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo,

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La “TAXLEX E.D.P. S.r.l.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 4 marzo 2019 n. 384/05/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di recupero di credito IVA per indebita compensazione, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Firenze col n. 875/05/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato il diritto al rimborso dell’IVA relativa a beni ammortizzabili acquistati mediante contratto di leasing spettasse al concedente e non all’utilizzatore. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata da relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3, lett. c, e art. 38, anche in rapporto alla Dir. del Consiglio dell’Unione Europea 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, art. 14, par. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’utilizzatore non avesse diritto al rimborso dell’IVA relativa a beni ammortizzabili acquistati mediante contratto di leasing. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Come è noto, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3, lett. c, riconosce al contribuente il diritto di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore ad Euro 2.582,28, all’atto della presentazione della dichiarazione, limitatamente all’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili. 1.2 Secondo un primo orientamento, la giurisprudenza di legittimità escludeva il diritto del concessionario al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA di importo superiore ad Euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in considerazione del fatto che, prima dell’esercizio del diritto di riscatto, non si verificava alcun effetto traslativo a suo favore (Cass., Sez. 5, 24 settembre 2014, n. 20072).

1.3 Successivamente, è stato, però, evidenziato, che la funzione di tale contratto è costituita dal fornire all’utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto in modo analogo ad un proprietario. Inoltre è stato sottolineato che un’anticipazione, a fini fiscali, dell’effetto traslativo al momento di effettiva consegna del bene è imposta anche dalla Dir. del Consiglio dell’Unione Europea 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, art. 14, par. 1, il quale riferisce il concetto di “cessione di beni” al trasferimento non alla disponibilità giuridica del bene, ma “del potere di disporre di un bene come proprietario”.

1.4 In applicazione di tale disposizione, la giurisprudenza Eurounitaria ha affermato che l’operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing relativo ad un bene che preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, va equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento (Corte Giust., 16 febbraio 2012, in C-118/2011; Corte Giust., 2 luglio 2015 in C-209/2014).

1.5 Tali elementi hanno indotto questa Corte a ritenere che, in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, lett. c) l’utilizzatore ha diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile d’importo superiore ad Euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto tale operazione deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all’acquisto di un “bene d’investimento” anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto, conformemente all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nelle sentenza del 2 luglio 2015 in C-209/2014 e del 16 febbraio 2012 in C-118/2011 (Cass., Sez. 5, 16 ottobre 2015, n. 20951; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12457).

1.6 Pertanto, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, escludendo che la ricorrente, in veste di utilizzatrice, facesse valere la compensazione del credito IVA maturato nel secondo trimestre dell’anno 2008 con riguardo ai canoni di leasing su un fabbricato strumentale all’esercizio della propria attività.

2. Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario della contribuente.

3. Le spese del doppio grado del giudizio del merito possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell’andamento del medesimo, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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